Pronuncia 179/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo comma, n. 1, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Carone Santo, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.259 del 13 ottobre 1971; 2) ordinanza emessa il 19 aprile 1972 dal pretore di Padova nei procedimento penale a carico di Carraro Luciano, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972. Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, secondo comma, del codice di procedura penale e 133, secondo comma, n. 1, del codice penale, sollevate, con le ordinanze in epigrafe indicate, in riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, secondo comma, 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 27 , terzo comma, della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 179/73 A. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA L'ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. pen. - concernente il divieto di perizia psicologica - nuovamente proposta in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, e gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1970.

Parametri costituzionali

SENT. 179/73 B. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo che il divieto di perizia psicologica impedirebbe all'imputato di fornire la prova di elementi determinanti a sua difesa. Invero posto che il principio costituzionale secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto unitario, non dissociabile in parti tra loro separate (sent. n. 12 del 1966), e che la finalita' di rieducazione va contemperata con gli altri caratteri della pena (afflittivo, intimidatorio), ne consegue che dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, non puo' ricavarsi un diritto dell'imputato ad ottenere una perizia psicologica rispetto al quale la norma impugnata costituisca mezzo elusivo di una corrispondente tutela processuale.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 314, comma 2

SENT. 179/73 C. PENA - APPLICAZIONE - COD. PEN., ART. 133, SECONDO COMMA - GRADUAZIONE DELLA PENA - RIFERIMENTO AL SOLO CARATTERE E NON ANCHE ALL'INTERA PERSONALITA' DELL'IMPUTATO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE EMENDATRICE DELLA PENA EX ART. 27, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Le caratteristiche della funzione emendatrice della pena, emergenti dall'interpretazione sistematica dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione (delineata sub B), escludono l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con tale norma, dell'art. 133, secondo comma, n. 1, cod. pen., nella parte in cui fa riferimento, ai fini della graduazione della pena, al solo carattere e non anche all'intera personalita' dell'imputato. Infatti l'attribuzione di una maggiore o minore rilevanza agli elementi soggettivi nella graduazione della pena rientra conseguenzialmente nel giudizio di discrezionalita' politica rimesso al legislatore ordinario.

Parametri costituzionali

SENT. 179/73 D. PROCESSO PENALE - COD. PROC. PEN., ART. 314, SECONDO COMMA - DIVIETO DI PERIZIA PSICOLOGICA - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO MINORILE - INSUSSISTENZA - PECULIARITA' DEL SECONDO PROCESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il divieto di perizia psicologica, di cui all'art. 314 c.p.p., non viola il principio d'eguaglianza in raffronto alla opposta disciplina vigente nel procedimento minorile: invero la peculiarita' di tale processo - assai evidente proprio nel campo della rieducazione - impedisce di ravvisare quella nota comune ai due procedimenti che permetta il raffronto degli stessi in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Parametri costituzionali