Pronuncia 18/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI- Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 624 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di Eterno Salvatore e Lauretta Concetta, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore Enzo Capalozza; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 624 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 42, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Vittoria con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Tue Feb 27 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 18/73. REATI E PENE - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - FURTO - COD. PEN., ARTT. 624 E 23 - OBBLIGO DI COMMINARE CONGIUNTAMENTE LA PENA PECUNIARIA E DETENTIVA E DIVIETO DI APPLICARE LA PENA DETENTIVA IN MISURA INFERIORE AI QUINDICI GIORNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 27, TERZO COMMA, E 42, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione dell'entita' della pena edittale; ne' il relativo apprezzamento puo' formare oggetto di censura da parte della Corte all'infuori dell'eventualita' che la sperequazione assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benche' minima, giustificazione. Tale eventualita' non ricorre ne' per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen., che fissa il minimo della pena per ogni delitto; ne' per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., sia perche' non e' ammissibile, in questa sede, stabilire un minimo di pena inferiore a quello fissato nella parte generale del codice, sia perche', in ogni caso, si verrebbe a contrastare con il vigente trattamento punitivo degli altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione, magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto. Parimenti infondate sono le censure relative all'art. 27 terzo comma, Cost., dato che la funzione rieducativa della pena dipende non solo dalla durata di essa, bensi' pure dal regime di esecuzione e da altri istituti disciplinati dal codice; e quelle relative all'art. 42, primo comma, Cost., non potendosi dalle limitazioni al diritto di proprieta' farsi derivare una repressione del fatto meno rigorosa di quella attuale. - S. nn. 157/1972, 64/1971, 109/1968.