Pronuncia 20/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290, primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971; 2) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Pio, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972; 3) ordinanza emessa l'8 novembre 1972 dalla Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973; dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO