About

Pronuncia 20/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290, primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di Venezia nel procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, iscritta al n. 126 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971; 2) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal giudice istruttore del tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Pio, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972; 3) ordinanza emessa l'8 novembre 1972 dalla Corte d'assise di Bari nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973; dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Massime

SENT. 20/74 A. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE DEL MINISTRO A PROCEDERE PER VILIPENDIO DELL'ORDINE GIUDIZIARIO, ANZICHE' DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 104, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' dell'art. 313, terzo comma, c.p., concernente l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, anziche' del Consiglio superiore della Magistratura, a procedere per i reati di vilipendio dell'ordine giudiziario, questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973.

SENT. 20/74 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE RELATIVA ALL'ART. 290, PRIMO COMMA, DEL COD. PENALE SOLLEVATA PRIMA CHE SIA STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Atteso che l'autorizzazione a procedere per il reato di vilipendio, prevista dall'art. 313, terzo comma, c.p., va configurata come un presupposto, la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa essere validamente iniziata o proseguita, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 290, primo comma, c.p., sollevata quando ancora non e' stata concessa la predetta autorizzazione.

Parametri costituzionali

SENT. 20/74 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - COSTITUZIONE, ART. 21, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI DELLA LIBERTA' - OLTRE AL BUON COSTUME, SUSSISTONO ALTRI LIMITI IMPLICITI PER LA TUTELA DI ALTRI BENI GARANTITI - PRESTIGIO DEL GOVERNO, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - COSTITUISCONO LIMITE.

La tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla liberta' di manifestazione del pensiero, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, sussistendo, invece, altri limiti -impliciti- dipendenti dalla necessita' di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. Fra i beni costituzionalmente rilevanti per la determinazione dei limiti alla liberta' di manifestazione del pensiero a norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione, va annoverato il prestigio del Governo dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate, cui, in vista della essenzialita' dei compiti loro affidati, deve essere garantito il generale rispetto, anche perche' non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.

Parametri costituzionali

SENT. 20/74 D. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - LIBERTA' DI CRITICA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI - LEGITTIMITA' - FINALITA' - COD. PEN., ART. 290: VILIPENDIO DELLA REPUBBLICA, DELL'ORDINE GIUDIZIARIO E DELLE FORZE ARMATE - CONTENUTO DEL REATO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

In regime democratico sono consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle istituzioni vigenti, e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello funzionale, atteso che tali critiche possono valere ad assicurarne, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale in ordine ad identiche o nuove istanze. Tale liberta' di critica non e' impedita dalla previsione del reato di vilipendio di cui all'art. 290 c.p., il quale richiede una condotta volta a tenere a vile, a ricusare qualsiasi valore etico, sociale o politico all'entita' cui la manifestazione e' diretta, si' da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia e in modo da indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo delle istituzioni o -addirittura- ad ingiustificate disobbedienze, con evidente e inaccetabile turbativa dell'ordine politico sociale previsto dalla Costituzione.

SENT. 20/74 E. LEGGE PENALE - PREVISIONE DI REATI C.D. A FORMA LIBERA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 25 DELLA COSTITUZIONE.

Non viola i principi costituzionali di legalita' (art. 25) e di eguaglianza (art. 3) la norma penale che ricorra ai fini dell'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettivita' in cui il giudice opera (reati c.d. a forma libera).