Pronuncia 220/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA- Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 maggio 1973 dal pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Alfaioli Elio ed altri, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973; 2) ordinanza emessa il 19 giugno 1973 dal giudice istruttore del tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Giardino Renzo ed altri, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 236 del 12 settembre 1973. Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 508 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dal pretore di Castelfiorentino e dal giudice istruttore del tribunale di Biella. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Thu Jul 17 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 220/75. REATI E PENE - DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA - ARBITRARIA INVASIONE E OCCUPAZIONE DI AZIENDE AGRICOLE O INDUSTRIALI - COD. PEN., ART. 508 - NECESSITA' DEL DOLO SPECIFICO NELLA CONDOTTA - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI INVASIONE DI TERRENI O DI EDIFICI (ART. 633) E DELL'ART. 508, SECONDO COMMA, RISPETTO AL REATO DI DANNEGGIAMENTO (ART. 635 COD. PEN.) - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, 4, PRIMO COMMA, 40 E 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 508 non contrasta con gli artt. 3, 4, primo comma, 40 e 41 Cost. La Costituzione, lungi dall'estraniarsi dal campo economico, ne regola e tutela i rapporti, privilegiando bensi' il lavoro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della liberta'. Quanto alla produzione, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere irrilevanti i comportamenti che quando non siano legittime espressioni del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, impediscano o turbino il normale svolgimento del lavoro. Non puo' quindi ritenersi illegittima la disposizione in esame che colpisce l'invasione o l'occupazione dell'azienda agricola o industriale, non gia' di per se', ma solo se messa in atto col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Nel che e' agevole cogliere la tutela dell'ulteriore interesse, di grande rilievo costituzionale, inerente alla liberta' del lavoro. Per quanto poi attiene al secondo comma dell'art. 508, non puo' mai ritenersi coperto da protezione costituzionale il danneggiamento, anche se su di esso, come circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di sciopero, la Corte, con sent. n. 119 del 1970 si e' pronunciata per l'illegittimita'. Ne' puo' ritenersi che vi sia ingiustificata disparita' di trattamento normativo tra chi commetta il reato di danneggiamento previsto dal secondo comma dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo. Analogo argomento va addotto circa la pretesa disparita' di trattamento punitivo tra le ipotesi dell'art. 508, primo comma, e quelle dell'art. 633 dello stesso codice, annoverato tra i diritti che offendono il patrimonio. E' anche da escludere la violazione degli artt. 41 e 40 Cost., rispettivamente perche' ne' dai limiti della liberta' dell'imprenditore segue che questa debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla; ne' l'occupazione dell'azienda e' mezzo indispensabile per l'esercizio del diritto di sciopero. Va per altro ribadito che l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda e' punita se ed in quanto la condotta sia posta in atto "col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro". Dal che discende che si e' fuori dalle previsioni dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia gia' sospeso per effetto di una causa antecedente o indipendente rispetto all'occupazione stessa, come ad esempio, nel caso di serrata e finche' questa perduri. Ne' e' invocato a proposito l'art. 4, primo comma, Cost., perche' l'efficacia sanzionatoria della norma denunziata e' proprio rivolta a proteggere del lavoro la continuita' e regolarita'. Esula, infine, dall'indagine di legittimita' costituzionale esaminare e valutare se per la mancanza del dolo specifico sussistono gli estremi obiettivi e subiettivi dell'art. 633 cod. pen. o di altro fatto di reato.