Pronuncia 57/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, e dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 novembre 1974 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile vertente tra Caruso Alfonso e Casas Arnaldo, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975; 2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto testo unico), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Civitanova Marche in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Mar 25 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 57/76 A. CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il fenomeno della caccia non puo' essere considerato privo di positivo rilievo si' da essere ritenuto non idoneo a giustificare eventuali limitazioni della proprieta' che il legislatore ritenga di imporre per renderne possibile l'esercizio. Esso, invero, costituisce attualmente un diritto di liberta' individuale, inserito definitivamente dalla legislazione vigente fra le libere manifestazioni sportivo-agonistiche ad interesse nazionale. L'ingresso nei fondi altrui regolato dall'art. 842 cod. civ. e' elemento essenziale per l'esercizio del diritto di caccia e ne costituisce un necessario presupposto, essendo evidente che non sarebbe possibile cacciare senza la liberta' di spostarsi alla ricerca di selvaggina. Trattasi comunque di facolta' limitata ai fondi non recintati, il che rappresenta un ragionevole contemperamento fra la tutela del diritto dominicale e la garanzia del diritto di liberta' di cacciare. Concorrono pertanto giustificati motivi di ordine sociale alla limitazione a carico del proprietario prevista dall'art. 842 cod. civ. e deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta norma sollevata in relazione all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 57/76 B. DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI ALTRUI EGUALMENTE MERITEVOLI DI PROTEZIONE.

Tutti i diritti di liberta' nascono limitati, essendo il concetto di limite insito nel concetto di diritto, il che sta a significare la possibilita' della determinazione della sfera di azione dei vari soggetti entro condizioni tali che ne risultino garantiti i diritti altrui egualmente meritevoli di protezione costituzionale. - v. S. n. 1/1956.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 57/76 C. PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Data l'essenzialita' della facolta' di spostamento prevista dall'art. 842 cod. civ. ai fini dell'effettivo esercizio del diritto di caccia e l'utilita' sociale che nell'esercizio stesso e' connaturata, e' evidente che mentre la facolta' suddetta si palesa razionalmente insopprimibile, l'eventuale facolta' di ingresso in un fondo altrui per esercitarvi invece attivita' artistico-culturali (concretantisi, nella specie, nel fotografare animali vaganti) non riveste un parallelo carattere di essenzialita'. Le liberta' dell'arte e della scienza, che si pretenderebbero violate dall'implicito divieto di ingresso sancito dall'art. 842 cod. civ. restano invero pur sempre suscettibili di attuazione con diverse modalita', data la loro complessa e multiforme sostanza di ricerca ed elaborazione scientifica mista all'esercizio di attivita' tendenti al raggiungimento di fini di carattere prevalentemente estetico. L'esclusione lamentata trova pertanto indubbio fondamento nel diritto di proprieta' privata quale costituzionalmente garantito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 842 cod. civ., nella parte in cui sancisce implicitamente il divieto di introdursi nei fondi altrui per scopi di natura artistica, scientifica o culturale, per preteso contrasto con l'art. 42 Cost., sotto il profilo della carenza che tale esclusione rappresenterebbe in relazione ai fini sociali della proprieta'.

Norme citate

SENT. 57/76 D. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONE DEL CACCIATORE E QUELLA DEL PORTATORE DI ALTRI INTERESSI AI FINI DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' - DIVERSITA' - COD. CIV., ART. 842 - FACOLTA' DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI RICONOSCIUTA AL SOLO CACCIATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il rispetto dell'art. 3 Cost. richiede che vengano attribuiti trattamenti eguali a situazioni omogenee, mentre le situazioni del cacciatore e del portatore di interessi scientifici-culturali poste a raffronto per inferirne una discriminazione a danno di questi ultimi, esclusi, a norma dell'art. 842 cod. civ., dalla facolta' di ingresso nei fondi altrui, non presentano tale requisito. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. sollevata sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 57/76 E. ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 33 Cost. va inteso ed interpretato nella sua autentica portata, che e' quella di consentire all'arte ed alla scienza di esteriorizzarsi senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente ed autoritativamente imposti. Sotto tale esclusivo profilo questa esteriorizzazione non puo' considerarsi tutelata fino al punto di pregiudicare altri interessi costituzionalmente garantiti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 842 cod. civ. nella parte in cui esclude la facolta' di introdursi nei fondi altrui per scopi scientifici, artistici o culturali, sollevata in relazione alla liberta' dell'arte e della scienza garantita appunto dall'art. 33 Cost..

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 57/76 F. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE NORME SUCCESSIVE CHE GARANTISCONO I SINGOLI DIRITTI - RICHIAMO GENERICO ALL'ART. 2 SENZA INDICAZIONE ULTERIORE DI ALTRI PRECETTI - INSUFFICIENZA.

L'art. 2 Cost. nel garantire i diritti dell'uomo in genere, necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione. Una volta esclusa la violazione delle specifiche garanzie costituzionali invocate nell'ordinanza di rinvio il richiamo generico a detta norma senza riferimento ad altri diritti fondamentali eventualmente lesi rimane senza rilievo ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale.

Norme citate

Parametri costituzionali