Pronuncia 57/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, e dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), modificato dall'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 6 novembre 1974 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento civile vertente tra Caruso Alfonso e Casas Arnaldo, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975; 2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1975 dal pretore di Civitanova Marche nel procedimento penale a carico di D'Amen Dante, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 18 giugno 1975. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 842, primo comma, del codice civile, dell'art. 30 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e dell'art. 9 della legge 2 agosto 1967, n. 799 (modificativa del predetto testo unico), sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal pretore di Civitanova Marche in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Luigi Oggioni
Data deposito: Thu Mar 25 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 57/76 A. CACCIA - RILEVANZA SOCIALE - IDONEITA' A GIUSTIFICARE EVENTUALI LIMITAZIONI DELLA PROPRIETA' EX ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - CONTEMPERAMENTO DEL DIRITTO DI CACCIA (QUALE DIRITTO DI LIBERTA' INDIVIDUALE) E IL DIRITTO DOMINICALE - COD. CIV., ART. 842, PRIMO COMMA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI (CHE NON SI TROVI IN DETERMINATE CONDIZIONI) A SCOPO DI CACCIA - RAPPORTO DI ESSENZIALITA' RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - NON VIOLA L'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 842, comma 1
- legge-Art. 9
- regio decreto-Art. 30
Parametri costituzionali
SENT. 57/76 B. DIRITTI SOGGETTIVI - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON I DIRITTI ALTRUI EGUALMENTE MERITEVOLI DI PROTEZIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 842, comma 1
- regio decreto-Art. 30
- legge-Art. 9
Parametri costituzionali
SENT. 57/76 C. PROPRIETA' FONDIARIA - INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI DIVERSI DALLA CACCIA, BENSI' ARTISTICO-CULTURALI - DIVIETO EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA GLI ARTT. 2, 3, 9, 33 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ATTUAZIONE DELLE LIBERTA' GARANTITE - E' POSSIBILE CON DIVERSE MODALITA' - NON ESSENZIALITA' DELLA FACOLTA' DI INGRESSO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 842
- regio decreto-Art. 30
- legge-Art. 9
SENT. 57/76 D. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - PARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE - SITUAZIONE DEL CACCIATORE E QUELLA DEL PORTATORE DI ALTRI INTERESSI AI FINI DEL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETA' - DIVERSITA' - COD. CIV., ART. 842 - FACOLTA' DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI RICONOSCIUTA AL SOLO CACCIATORE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 842
- regio decreto-Art. 30
- legge-Art. 9
Parametri costituzionali
SENT. 57/76 E. ARTE E SCIENZA - LIBERTA' - CONSENTE L'ESTERIORIZZAZIONE SENZA SUBIRE ORIENTAMENTI ED INDIRIZZI UNIVOCAMENTE ED AUTORITATIVAMENTE IMPOSTI - LIMITE DEL NON PREGIUDIZIO DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - FATTISPECIE - DIVIETO DI INGRESSO NEL FONDO ALTRUI PER SCOPI ARTISTICO-CULTURALI EX ART. 842 COD. CIV. - NON VIOLA L'ART. 33 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 842
- regio decreto-Art. 30
- legge-Art. 9
Parametri costituzionali
SENT. 57/76 F. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLE NORME SUCCESSIVE CHE GARANTISCONO I SINGOLI DIRITTI - RICHIAMO GENERICO ALL'ART. 2 SENZA INDICAZIONE ULTERIORE DI ALTRI PRECETTI - INSUFFICIENZA.
Norme citate
- codice civile-Art. 842
- legge-Art. 9
- regio decreto-Art. 30