Pronuncia 200/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen. (furto semplice e furto con aggravante della destrezza), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Giuseppina, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978; 2) ordinanza emessa il 9 novembre 1978 dal Pretore di Domodossola nel procedimento penale a carico di Ligorio Palma, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che coll'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta è stata sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole colle pene in esse stabilite, anche quando il fatto reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; e che coll'ordinanza del Pretore di Domodossola analoga questione è stata sollevata limitatamente all'art. 624 cod. pen per asserito contrasto cogli artt. 4, primo comma e 27, terzo comma Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entità, si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro (art. 4 Cost.), che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si è macchiato di più gravi delitti; e, d'altra parte, la pena detentiva non servirebbe, in siffatti modestissimi casi limiti, ai fini rieducativi di cui all'art. 27 Cost. Considerato che la sostanziale identità delle questioni consiglia la riunione dei giudizi, che la l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese, che una siffatta nuova situazione sembrerebbe, pertanto, corrispondere a quella auspicata dai giudici summenzionati nell'atto in cui si determinavano a sollevare le rispettive questioni di legittimità, che conseguentemente la dedotta illegittimità deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa, per cui s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a nuovo esame.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di Caltanissetta e al Pretore di Domodossola. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 200/82. FURTO - SANZIONI - FURTO SEMPLICE E FURTO CON AGGRAVANTE DELLA DESTREZZA - PUNIZIONE DEL COLPEVOLE CON LE PENE STABILITE PER IL FURTO CON DESTREZZA ANCHE QUANDO IL FATTO-REATO SIA CONSISTITO NELL'IMPOSSESSAMENTO, SENZA ALCUNA VIOLENZA, DI UNA SOMMA DI DANARO O DI UN SOGGETTO DI VALORE MANIFESTAMENTE IRRISORIO - ASSERITO CONTRASTO CON PRECETTI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.

Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., sollevate: in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, comma terzo, Cost., "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del colpevole con le pene in esse stabilite, anche quando il fatto-reato sia consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; nonche' con riguardo agli artt. 4, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve entita', si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro, che non troverebbe giustificazione rispetto alle analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si e' macchiato di piu' gravi delitti, senza che, d'altra parte, la pena detentiva possa servire in siffatti modestissimi casi-limite, ai fini rieducativi di cui al citato art. 27, comma terzo, Cost.. La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale", frattanto sopravvenuta, ha infatti profondamente modificato l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi (art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il limite di un mese, ed ha quindi creato una situazione del tutto nuova che sembra corrispondere a quella auspicata dai giudici a quibus, per cui la dedotta illegittimita' deve essere ora valutata alla stregua della sopravvenuta normativa.