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Pronuncia 349/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 453 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Greco Salvatore, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1990 dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Parisi Giuseppe, iscritta al n. 211 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 453 codice procedura penale, promossa, in riferimento agli artt.3, 24, 76 e 112 della Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con le due ordinanze, datate 27 gennaio 1990, di cui all'epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Massime

SENT. 349/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RINVIO - CONTENUTO - MERA TRASMISSIONE DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, DI QUESTIONI INNANZI A LUI PROPOSTE DAL P.M. - ESAME DEL MERITO DA PARTE DELLA CORTE - NON E' PRECLUSO.

Il potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale spetta soltanto al giudice e se questi intende far sue le proposte avanzate dal P.M., deve dirlo esplicitamente sollevandole in modo specifico ed ordinato e debitamente motivato. Tuttavia, poiche' l'interpretazione della norma processuale spetta al giudice e non alla Corte, anche quando, con scarsa ortodossia, il giudice, riportando senza alcun commento le richieste del P.M., si sia limitato a trasmettere gli atti chiedendo che le questioni vengano decise, non puo' percio' ritenersi precluso alla Corte l'esame del merito.

SENT. 349/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RITENUTA NECESSITA', PER POTER RICONOSCERE ADEMPIUTA LA CONDIZIONE DEL "PREVIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO", IN CASO DI PRECEDENTE E OMESSA COMPARIZIONE, DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)

SENT. 349/90 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO DEL GIP DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI - OPPOSIZIONE DEL P.M. - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A differenza dal decreto penale, che incide direttamente sugli interessi del condannato, il decreto con il quale il giudice delle indagini preliminari, non ritenendo ricorrere le condizioni per il giudizio immediato, restituisce gli atti al P.M., e' un provvedimento ordinatorio del processo, che lascia al P.M. ampia liberta' di scelte ulteriori. E' quindi del tutto giustificato che riguardo a tale provvedimento non sia prevista la possibilita' - come quella consentita al condannato contro il decreto penale - di una opposizione del P.M.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.).

Parametri costituzionali