Pronuncia 251/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Fagotti Giuseppe ed altro iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma nei confronti degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CHELI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Enzo Cheli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI
Massime
SENT. 251/91 A. PROCESSO PENALE - PUBBLICITA' - DIRITTO PER IL CITTADINO - DEROGHE - POSSIBILITA' - CONDIZIONI.
Norme citate
- Convenzione europea dei diritti dell'uomo-Art. 6, comma 1
SENT. 251/91 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - PRONUNCIA DELLA SENTENZA - PUBBLICITA' - OMESSA PREVISIONE - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI PUBBLICITA' DEL PROCESSO PENALE - EFFICACIA PREVALENTE DELLA VOLONTA' DELL'IMPUTATO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DEROGA - PRONUNCIA NON IDENTIFICABILE CON LA SENTENZA DI CONDANNA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- legge-Art. 2
- legge-Art. 6
- legge-Art. 45