Pronuncia 265/1994
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Gabriele PESCATORE; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 446, primo comma, 516, 517, 519 e 520 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1992 dal Pretore di Paola, sezione distaccata di Scalea, il 17 novembre 1992 dal Pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, il 18 maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Sorrento, l'11 giugno 1993 dal Pretore di Caltanissetta ed il 23 settembre 1993 dal Pretore di Urbino, rispettivamente iscritte ai nn. 37, 81, 435, 576 e 719 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 10, 35, 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Uditi nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 i Giudici relatori Ugo Spagnoli per le cause di cui ai nn. 81, 576 e 719 del registro ordinanze 1993 e Mauro Ferri per le cause di cui ai nn. 37 e 435 del registro ordinanze 1993;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 520 e 516 del codice di procedura penale, relativamente alla preclusione al giudizio abbreviato in ordine alle nuove contestazioni dibattimentali, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Venezia - sezione distaccata di Chioggia - con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994. Il Presidente: PESCATORE I redattori: SPAGNOLI - FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore:
Data deposito: Thu Jun 30 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: PESCATORE