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Pronuncia 284/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1993 dal Pretore di Padova nei procedimenti penali riuniti a carico di Falaguasta Ferdinando, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Falaguasta Ferdinando nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

Massime

SENT. 284/94 A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER LE PARTI AVVERSE DI PREDISPORRE IDONEA DIFESA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE ALTRE PROVE (TESTI, PERITI E CONSULENTI TECNICI) - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come gia' ritenuto dalla Corte per l'ipotesi di ammissione di prove richieste per la prima volta nel dibattimento, anche nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento - diversamente dalla disciplina delle altre prove che devono essere richieste, a pena di inammissibilita', almeno sette giorni prima del dibattimento, ai sensi dell'art. 468, primo comma, cod. proc. pen. -, l'eventuale difficolta', per le altre parti, di esaminare tali prove documentali puo' essere agevolmente superata dalla concessione di un termine da parte del giudice, potendosi senz'altro ravvisare in tal caso una di quelle "ragioni di assoluta necessita'" idonee a giustificare la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 477, secondo comma, cod. proc. pen.. Oltre che per le peculiari caratteristiche della prova testimoniale, che giustificano una diversa disciplina al riguardo rispetto alla prova documentale, una volta garantito per tutte le parti il diritto alla controprova, e' inconsistente il rilievo circa la disparita' di trattamento che deriverebbe dal fatto che, mentre le parti private conoscono il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, questi non puo' conoscere la documentazione in possesso delle parti private, anche perche' la preventiva conoscenza da parte dell'imputato del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, lungi dal costituire un privilegio, rappresenta una elementare garanzia dell'esercizio del diritto di difesa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. n. 203/1992. V. anche la seguente massima B. red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 284/94 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLA PROVA TESTIMONIALE - GIUSTIFICAZIONE.

La diversa disciplina in ordine ai termini di ammissibilita' della richiesta di prova documentale, possibile anche dopo l'apertura del dibattimento, rispetto a quella relativa alla prova testimoniale, che invece deve richiedersi almeno sette giorni prima del dibattimento, e' giustificata dalle peculiari caratteristiche della prova testimoniale, dovendosi in quest'ultima indicare non solo i nomi dei testi, ma anche le circostanze di fatto prospettate, di modo che la controparte, per difendersi adeguatamente, sia posta in grado di reperire e chiedere la citazione a prova contraria di altri testi. - V. la massima precedente. red.: F.S. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 284/94 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - PROVE DOCUMENTALI RICHIESTE DALLE PARTI PRIVATE - AMMISSIONE DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA - LAMENTATA INCIDENZA SUL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE UN RITO ALTERNATIVO (AD ES. PATTEGGIAMENTO) - ESCLUSIONE IN QUANTO LA POSSIBILITA' DI ESERCITARE TALE DIRITTO DI FRONTE ALLA NON IMPREVEDIBILE EVENTUALITA' DELL'EMERGERE, NEL DIBATTIMENTO, DI NUOVE PROVE E' CONSEGUENZA DELLA SCELTA PER IL DIBATTIMENTO RESPONSABILMENTE COMPIUTA DALLO STESSO IMPUTATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Come gia' affermato dalla Corte, spetta all'imputato valutare la convenienza per un rito alternativo o per il dibattimento, onde egli non ha che da addebitare a se' medesimo la conseguenza della propria scelta, ed e' in tale valutazione che egli dovra' considerare l'eventualita' che in dibattimento possano emergere fisiologicamente nuove contestazioni, o, come nel caso, nuove prove. Pertanto la previsione di cui all'art. 495, terzo comma, cod. proc. pen., che consente la richiesta di ammissione di prove documentali dalle parti private dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, non viola l'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo della impossibilita' per l'imputato di scegliere un rito alternativo (ad es. patteggiamento) ove, di fronte ad un documento a sorpresa, debba ravvisarne la convenienza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 468, primo comma, 567, secondo comma, e 495, terzo comma, cod. proc. pen.). - S. nn. 316/1992, 129/1993. red.: F.S. rev.: S.P.