Pronuncia 256/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e degli artt. 38 e 35, penultimo comma (recte: ventesimo comma), della citata legge n. 47 del 1985, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma nel procedimento penale a carico di De Rosa Carmine ed altri, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38 e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 32, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Roma, con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in relazione alle disposizioni di cui ai capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Chieppa Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Riccardo Chieppa

Data deposito: Thu Jul 18 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 256/96 A. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI CHE NON HANNO COMMESSO ABUSI ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - QUESTIONE GIA' DECISA - ECCEZIONALITA' E STRAORDINARIETA' DELLA NORMATIVA - PERSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere in difformita' dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano degli effetti del condono, la cui disciplina sarebbe tanto piu' irragionevole in quanto sprovvista del carattere di straordinarieta' ed eccezionalita'. Invero, la giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 427 e 416 del 1995, 369 del 1988) ha gia' escluso la irragionevolezza e la disparita' di trattamento tra cittadini, sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della normativa in esame, sicuramente riscontrabile nel condono del 1985 e non venuto meno a distanza di dieci anni, data la persistenza del fenomeno dell'abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalita'. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 41
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 42
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 31

Parametri costituzionali

SENT. 256/96 B. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - INGENTI SPESE DI URBANIZZAZIONE - AUMENTI DI IMPOSTE ANCHE PER CHI HA RISPETTATO LA LEGGE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA LIBERA INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA E DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - ECCEZIONALITA' E STRAORDINARIETA' DELLA DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che le ingenti spese di urbanizzazione rese necessarie dal condono determinerebbero aumenti di imposte anche a carico di chi ha rispettato la legge, che subirebbe da cio' limitazioni sia alla libera iniziativa economica privata sia al diritto di proprieta'. La Corte ha invero gia' escluso la irragionevolezza della disciplina, dato il suo carattere di eccezionalita' e straordinarieta'. - V. S. nn. 427/1995, nonche' la precedente massima A. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 42
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 41
  • legge-Art. 32

SENT. 256/96 C. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono impedirebbe agli enti competenti (regioni, province e comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio. La questione, invero, e' gia' stata dichiarata infondata (sentt. nn. 416 e 427 del 1995) e la Corte ha anzi rilevato che la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e' da addebitare, almeno in parte, anche alla scarsa incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle regioni a cio' preposte, a parte la considerazione che l'art. 81, co. 1, lett. a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 818, in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., riserva allo Stato il potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. - V. S. nn. 416/1995, 427/1995. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 42
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 41

SENT. 256/96 D. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE ED ALLA DIGNITA' DELLA PERSONA - ESCLUSIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - CONTEMPERAMENTO DEI DIRITTI IN GIUOCO - FINALITA' DI DEFINITIVO RIORDINO DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 3, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la normativa sul condono consentirebbe la sanatoria anche di opere costruite in spregio alle norme urbanistiche a tutela della salute ed, impedendo la programmazione, determinerebbe danni alla salute psico-fisica (per mancanza di aree destinate ad ospedali, posti di pronto soccorso, polizia, vigili del fuoco, o al verde) e condizioni di sottosviluppo culturale (per mancanza di aree destinate a infrastrutture come le scuole). La Corte, invero, ha gia' affermato (sent. n. 427/1995) che il condono e' diretto proprio alla finalita' di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quali, tra gli altri, quello della salute, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignita' umana, dell'abitazione e del lavoro. Inoltre, il nuovo sistema del condono edilizio, risultante dalle disposizioni dell'art. 39 legge n. 724 del 1994 e da quelle, indissolubilmente connesse, del decreto legge 25 maggio 1996, n. 285 (ultimo di una lunga catena di decreti legge reiterati), e' stato dettato proprio dalla necessita' di procedere ad un definitivo riordino della regolamentazione del territorio, e presenta infatti aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio, prevedendo una serie di limiti e di restrizioni che tendono a circoscrivere l'ambito della definizione agevolata. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 42
  • legge-Art. 41
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 33

SENT. 256/96 E. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRIVATO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - PREVISIONE DI SANZIONI PER LE ATTESTAZIONI FALSE - DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE AD UN RISCONTRO ISTRUTTORIO DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la disposizione impugnata, prevedendo una autocertificazione del privato, rimetterebbe in sostanza alla sola volonta' di quest'ultimo la punibilita' dei reati edilizi, con violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge. Invero, la normativa denunciata prevede sanzioni penali, civili ed amministrative per l'ipotesi di attestazioni false, di cui pertanto l'interessato assume tutta la responsabilita' ed inoltre l'amministrazione e' sempre tenuta, nella persona del responsabile del procedimento, ad un riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o circostanze siano documentate attraverso l'autocertificazione, non precludendo questa le possibilita' di accertamento di ufficio e di ispezioni ove ritenute utili o opportune. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 39, comma 4

SENT. 256/96 F. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 - AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL RUSTICO E DELLA COPERTURA ENTRO IL 31 DICEMBRE 1993 - POSSIBILITA' IN QUESTO CASO DI PROSEGUIRE I LAVORI DOPO TALE DATA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - FISSAZIONE DI UN TERMINE RAGIONEVOLE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che, essendo l'estinzione dei reati collegata alla avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il 31 dicembre 1993, si potrebbe evitare la demolizione allorche' i lavori siano illecitamente proseguiti oltre tale data purche' entro la stessa data si siano eseguite le tamponature esterne e posto un tetto di copertura. Invero il legislatore si e' preoccupato di fissare un termine idoneo ad impedire che la sanatoria potesse estendersi senza limiti temporali ai lavori di elevazione dei rustici, onde pervenire ad una regolarizzazione dell'assetto del territorio, da cui partire per il definitivo riordino della materia. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 41
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 42

SENT. 256/96 G. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 L. N. 724 DEL 1994 E L. N. 47 DEL 1985 - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE IN CASO DI DOMANDA DI CONDONO - COLLEGAMENTO DELL'ESTINZIONE DEL REATO ALL'ATTIVITA' DELL'IMPUTATO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - ESCLUSIONE - CONCESSIONE IN SANATORIA RILASCIATA AL DI FUORI DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE - POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEL GIUDICE PENALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la sospensione del processo penale in caso di domanda di condono e il collegamento dell'estinzione del reato all'attivita' dell'imputato violerebbero gli 3 e 101, secondo comma, Cost. Invero, gia' la sent. n. 369 del 1988 ha escluso che ogni potere di accertamento dei requisiti del fatto estintivo sia totalmente sottratto al giudice penale, il quale anzi ha il potere di disapplicare la concessione in sanatoria rilasciata al di fuori dei presupposti di legge. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 44
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 40
  • legge-Art. 41
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 43
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 42
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 32

SENT. 256/96 H. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ARTT. 39 L. N. 724 DEL 1994 E 35, CO. 20, E 38 L. N. 47 DEL 1985 - ESTINZIONE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - RILASCIO DELLA LICENZA DI ABITABILITA' ANCHE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI - PRETESO IMPEDIMENTO ALLA VERIFICA DELLA SALUBRITA' DEGLI APPARTAMENTI E DELLA ESISTENZA DI IDONEE INFRASTRUTTURE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE - ESCLUSIONE - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - PERSISTENZA DEL REATO EX ART. 221 T.U. LEGGI SANITARIE - OBBLIGO DEI COMUNI DI ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUBRITA' - PERMANENZA ANCHE DOPO L'ESTINZIONE DEL REATO - POSSIBILE DEROGA ESCLUSIVAMENTE AI REQUISITI POSTI DA NORME REGOLAMENTARI E NON DA NORME DI LEGGE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32, primo comma, Cost., dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche' , in quanto da questo richiamati, degli artt. 38 e 35, comma 20, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il primo nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), il secondo nella parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, sollevata sotto il profilo della violazione del principio della tutela della salute in quanto si impedirebbe sia l'accertamento della salubrita' del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee infrastrutture. Invero, le disposizioni impugnate vanno interpretate in un senso diverso. Infatti - premesso che l'art. 5 del d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ha abrogato soltanto il primo comma dell'art. 221 del t.u. leggi sanitarie lasciando sopravvivere la sanzione penale di cui al secondo comma per il proprietario che abiti, o consenta che venga abitato, un edificio o parte di esso in assenza del certificato di abitabilita' - l'estinzione del reato disposta dall'art. 38 l. n. 47 del 1985 non esclude ogni obbligo da parte del comune di accertamento delle condizioni di salubrita' ai fini della abitabilita' degli edifici. D'altro canto, il certificato di abitabilita' non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l'edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi da quelli di semplice agibilita' o da altri usi non abitativi, quando alcuni locali non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilita' piena, ancorche' oggetto di concessione edilizia in sanatoria. L'art. 35, co. 20, l. n. 47 del 1985, poi, consente, in seguito alla concessione in sanatoria, il rilascio della licenza di abitabilita' o agibilita' anche in deroga alle disposizioni vigenti, ma la deroga riguarda solo i requisiti fissati da norme regolamentari e non anche i requisiti richiesti da disposizioni legislative (quali ora l'art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), dovendo invece il comune verificare che al momento del rilascio del certificato siano osservate tutte le norme di legge in materia di abitabilita' e servizi essenziali relativi, quali quelle a tutela delle acque dall'inquinamento, sul consumo energetico, ecc. Pertanto, non e' venuta meno ogni tutela della salubrita' degli edifici ed ogni verifica di idoneita' delle infrastrutture, permanendo in capo ai comuni tutti gi obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilita' degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari. red.: A. Franco

Norme citate

  • legge-Art. 35, comma 20
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 38

Parametri costituzionali