About

Pronuncia 71/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI Giudice, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 giugno 1995, l'11 maggio 1995 (n. 14 ordinanze) e il 25 maggio 1995 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Catanzaro, iscritte ai nn. da 758 a 774 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 71/96. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE: CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE) - APPELLO - EMISSIONE DEL DECRETO DI RINVIO A GIUDIZIO - IMPOSSIBILITA' DEL CONTROLLO, SIA FORMALE CHE SOSTANZIALE, SULLA PERSISTENZA DEL REQUISITO DELLA "GRAVITA' INDIZIARIA DI COLPEVOLEZZA" AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL REGIME CAUTELARE - PRETESA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA INDAGATI ED IMPUTATI, NONCHE' TRA IMPUTATI A SECONDA DELLA FASE PROCESSUALE IN CUI SI TROVINO - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO SECONDO CUI CONTRO I PROVVEDIMENTI SULLA LIBERTA' PERSONALE E' SEMPRE AMMESSO IL RICORSO IN CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGE - LIMITE IRRAGIONEVOLMENTE DISCRIMINATORIO E GRAVEMENTE LESIVO DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice, in quanto - postoche' il rispetto del "principio di assorbimento" (che rappresenta il punto di equilibrio circa l'autonomia del provvedimento incidentale di liberta' rispetto a quello di merito) implica che, soltanto ove intervenga una decisione che in ogni caso contenga in se' una valutazione del merito di incisivita' tale da assorbire l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, puo' dirsi ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnazione proposta attraverso i provvedimenti 'de libertate' - il decreto che dispone il giudizio, comportando in presenza di prova insufficiente o contraddittoria, una deliberazione del merito orientata soltanto alla necessita' del dibattimento, non puo' ritenersi in alcun modo assorbente rispetto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fondamento dell'adozione e del mantenimento delle misure cautelari personali e, quindi, preclusivo del relativo esame in sede di impugnazione 'de libertate', avente ad oggetto la tutela del bene primario della liberta' personale. - Cass. S.U. pen. nn. 36/1995; 38/1995. red.: S. Di Palma