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Pronuncia 169/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 458, 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Milano con ordinanza in data 7 maggio 2002 e dalla Corte d'assise di Catanzaro con ordinanza in data 11 novembre 2002, rispettivamente iscritte al n. 369 e al n. 562 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2002 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento nel cui ambito è stata sollevata la questione iscritta al n. 562 del registro ordinanze 2002, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 e nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona; uditi nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2003 l'avvocato Armando Veneto per la parte costituita e l'avvocato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato; in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Guido NEPPI MODONA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Guido Neppi Modona

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato. Infatti la mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato limita irragionevolmente il diritto di difesa, mentre d'altro canto non vi è alcun ostacolo nel quadro normativo vigente e che detta previsione sia introdotta, ed anzi risultando conforme alle finalità di economia processuale che cannotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento, e coerente con il principio enunciato dall'art. 111, secondo comma, ultimo periodo, Cost. - Sul giudizio abbreviato, v. citate sent. 23/1992, 54/2002, 115/2001, 66/1990, 183/1990 e 81/1991.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di giudizio condizionata a una integrazione probatoria - Rigetto - Rinnovazione della richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e potere del giudice di disporre il giudizio abbreviato - Mancata previsione - Irragionevole limitazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' consequenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Alla stregua dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 2, del codice di procedura penale va estesa, negli stessi termini, all'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato presentata dall'opponente a decreto penale.