Pronuncia 368/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, modificato dall'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, promosso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento vertente tra R. B. e il Comune di Pozzuoli ed altro, con ordinanza del 25 settembre 2009, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visti l'atto di costituzione di R. B., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi l'avvocato R. B. per se medesimo e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 546, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 dicembre 2010. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Wed Dec 22 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: DE SIERVO
Massime
Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Possibilità per le parti di evocare nel giudizio di legittimità costituzionale parametri diversi da quelli individuati dal giudice a quo - Preclusione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 546, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Necessità, secondo la parte privata, di verificare l'utilità della censurata disposizione alla luce della disciplina delle procedure esecutive in danno degli enti locali - Irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo, in considerazione della non applicabilità nella fattispecie dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 546, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Ritenuto pregiudizio al soddisfacimento della pretesa creditoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione, attesa la scelta non irragionevole del legislatore di bilanciare i contrastanti interessi del creditore procedente e del debitore esecutato - Non fondatezza della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 546, comma 1
- decreto-legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art.