Pronuncia 4/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile, promosso dal Tribunale di Ferrara nel procedimento vertente tra Z. R. ed altra e il Sindaco del Comune di Ferrara, con ordinanza del 14 dicembre 2009 iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 2 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione, dal Tribunale di Ferrara con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Wed Jan 05 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Matrimonio - Possibilità tra persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta violazione del diritto di sposarsi quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona - Questione analoga ad altra già dichiarata inammissibile e poi manifestamente inammissibile - Mancata prospettazione di diversi o ulteriori profili di censura - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con l'art. 2 Cost. Invero, con la sentenza n. 138 del 2010, la Corte ha già dichiarato inammissibile analoga questione perché diretta ad ottenere una pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata; con la successiva ordinanza n. 276 del 2010 ne ha dichiarato, poi, la manifesta inammissibilità; né risultano allegati profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. Per l'inammissibilità e la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 2 Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010.

Parametri costituzionali

Matrimonio - Possibilità tra persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta irragionevole discriminazione tra cittadini in base all'orientamento sessuale nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle persone transessuali - Lamentato contrasto con la tutela della famiglia come società naturale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata e poi manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con gli artt. 3 e 29, primo comma, Cost. Infatti, con la sentenza n. 138 del 2010, la medesima questione è stata dichiarata non fondata, sia perché l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica sia perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Gli argomenti addotti nella detta pronuncia sono stati ribaditi nella successiva ordinanza n. 276 del 2010, di manifesta infondatezza. Identiche considerazioni valgono anche con riguardo all'art. 231 cod. civ., censurato dall'attuale rimettente insieme con le altre norme. Per l'infondatezza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29, primo comma, Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010. Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 42, n. 34 e n. 16 del 2009.