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Pronuncia 48/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche nel procedimento vertente tra il Comitato Civico Quartiere Saline ed altri e il Comune di Senigallia ed altri con ordinanza del 12 marzo 2010, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visti gli atti di costituzione del Comune di Senigallia, della Wind Telecomunicazioni s.p.a. nonché l'atto di intervento della Regione Marche; udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena; uditi gli avvocati Filippo Lubrano per il Comune di Senigallia, Giuseppe Sartorio per la Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Stefano Grassi per la Regione Marche.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge della Regione Marche novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) sollevate, in relazione agli articoli 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Regione Marche con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 7 febbraio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011. Il Cancelliere F.to: MELATTI

Relatore: Paolo Maddalena

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: DE SIERVO

Massime

Telecomunicazioni - Norme della Regione Marche - Divieto di installazione di impianti di telefonia mobile sugli impianti sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria della popolazione - Lamentata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevolezza, dei principi di libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica privata - Denunciato contrasto con i principi stabiliti dalla normativa statale in materia - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lett. b ) della legge della Regione Marche 13 novembre 2001 censurato - in relazione agli artt. 3, 15, 21, 41 e 117, commi secondo, lett. s ), e terzo, Cost. - nella parte in cui vieta l'installazione di impianti per la telefonia mobile negli ( recte sugli) impianti sportivi. Premesso che il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnazione di un permesso a costruire concernente un impianto di telefonia mobile il quale risulta ubicato immediatamente all'esterno di una pista di pattinaggio, le questioni sono irrilevanti posto che il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata. Infatti, a differenza di quanto implausibilmente ritenuto dal giudice a quo - secondo il quale il concetto di impianto sportivo comprenderebbe, oltre lo spazio destinato all'attività sportiva, anche quella parte dei percorsi di accesso esterni alla recinzione dell'impianto stesso - lo spazio fisico dell'impianto sportivo è delimitato dalla rete esterna di recinzione e non è possibile considerare come spazio di supporto l'intera rete stradale che conduce all'accesso allo stesso. L'erroneità della lettura del rimettente emerge, altresì, dalla circostanza che essendo quella censurata, una norma di divieto, di essa deve essere data necessariamente un'interpretazione restrittiva.

Norme citate

  • legge della Regione Marche-Art. 7, comma 2