Pronuncia 55/2011

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, come introdotto dall'art. 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 luglio 2008, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale di Agrigento con due ordinanze del 3 marzo 2010 e dal Tribunale di Latina con ordinanza del 27 aprile 2010, rispettivamente iscritte ai nn. 210, 211 e 216 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 33 e 34, prima serie speciale, dell'anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito: Fri Feb 18 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Reati e pene - Circostanze aggravanti comuni - Previsione quale circostanza aggravante del fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di offensività, di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserita lesione del principio di non discriminazione tra le persone in ragione della loro nazionalità o cittadinanza e del diritto alla libertà personale - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 61, n. 11- bis , del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi da persona che, al momento dei fatti, si trovava illegalmente nel territorio nazionale. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la norma censurata è stata rimossa dall'ordinamento, i giudici rimettenti non potrebbero essere utilmente chiamati ad una nuova valutazione di rilevanza delle questioni medesime, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., ed altresì, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11- bis ), del medesimo codice,» v. la citata sentenza n. 249/2010 Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, le citate ordinanze nn. 306 e 78 del 2010 e n. 327 del 2009.

Norme citate

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 25
  • Costituzione-Art. 27
  • Costituzione-Art. 13
  • Costituzione-Art. 27
  • Costituzione-Art. 10
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 1
  • convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 14
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 20
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 2
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 2
  • dichiarazione universale dei diritti dell'uomo-Art. 7
  • patto internazionale dei diritti civili e politici-Art. 14