Pronuncia 295/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'art. 1, comma 325, della legge 30 novembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, nel procedimento tra C. G. e il Ministero della giustizia ed altro, con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Dispositivo

per questi motivi la corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), in combinato disposto con l'art. 1, comma 325, legge 30 novembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Reggio Calabria, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito: Wed Dec 19 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: QUARANTA

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Massime

Magistrati - Magistrati ordinari - Indennità giudiziaria - Situazioni di sospensione delle funzioni in cui l'indennità non viene corrisposta - Esclusione dal novero delle predette situazioni dell'astensione obbligatoria per maternità - Riconoscimento del diritto alla prestazione indennitaria, in base al diritto vivente, solo per l'avvenire - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza - Asserita violazione dei principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Deve essere dichiarata non fondata la questione di costituzionalità relativa alla retroattività del riconoscimento della spettanza dell'indennità giudiziaria durante i periodi di astensione obbligatoria a tutti i magistrati in maternità, che, invece, opera soltanto limitatamente ai casi successivi alla modifica apportata dall'art. 1, comma 325, legge n. 311 del 2004. La mancata interpretazione retroattiva della norma non viola, infatti, i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, poiché non determina una disparità di trattamento con la generalità delle dipendenti statali, i magistrati (uomini e donne) in servizio. Inoltre, non viola i principi costituzionali in materia di protezione della famiglia, della maternità e dell'infanzia, perché la mancata erogazione della indennità giudiziaria non può fare considerare il trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato insufficiente ai fini della tutela garantita alla famiglia ed ai figli dagli artt. 29 e 30 Cost. - In relazione al principio di uguaglianza, sentenze n. 238 del 1990 (donne magistrato e la generalità delle dipendenti statali), n. 407 del 1996 (donne magistrato obbligatoriamente assenti per maternità e i magistrati in servizio), n.106 del 1997 (magistrati donne e magistrati uomini) e ordinanze n. 290 del 2006 e nn. 137 e 346 del 2008 (donne magistrato e il personale della cancelleria e delle segreterie giudiziarie). - Sull'indennità giudiziaria, sentenze n. 57 del 1990 e n. 119 del 1991. - Sull'adeguatezza costituzionale del trattamento complessivamente assicurato alla donna magistrato in maternità, da ultimo, sentenza n. 290 del 2006. - Sulla tematica generale della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative, ordinanze n. 137 e 346 del 2008.

Norme citate

  • legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art. 1, comma 325