Pronuncia 304/2012
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra C. F. e G. S. ed altri con ordinanza del 30 gennaio 2012, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 339, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), sollevata - in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione («quest'ultimo in quanto in relazione di interposizione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui l'Italia aderisce, ed al diritto vivente derivatone») - dal Tribunale ordinario di Napoli, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI
Relatore: Paolo Grossi
Data deposito: Wed Dec 19 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: QUARANTA
Massime
Procedimento civile - Appellabilità - Sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma secondo, c.p.c. - Regime introdotto dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Possibilità di appello solo per motivi specifici (c.d. appello a motivi limitati) - Mancata previsione dell'appellabilità per i casi che, se ricorrenti per sentenze pronunciate in appello o in unico grado, renderebbero ammissibile la revocazione in base all'art. 395, n. 4, c.p.c. - Contrasto con i canoni di ragionevolezza e di eguaglianza - Asserito difetto di coerenza logico-sistematica tra gli interventi susseguitisi in materia - Asserita violazione della garanzia di tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo - Asserita violazione del principio secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge - Motivazione apodittica - Questione prospettata al fine improprio di ottenere un avallo interpretativo - Omesso tentativo di ricercare una interpretazione idonea a superare i dubbi di costituzionalità - Richiesta di interventi riservati alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 339, comma 3
- decreto legislativo-Art. 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6