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Pronuncia 135/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Ministro della giustizia del 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011, con il quale è stato disposto di non dare esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma del 9 maggio 2011, n. 3031, promosso dallo stesso Magistrato di sorveglianza di Roma con ricorso notificato il 3 aprile 2012, depositato in cancelleria il 23 aprile 2012 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di merito. Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Presidente Franco Gallo, in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011; annulla, di conseguenza, il provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Gaetano Silvestri

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

Massime

Ordinamento penitenziario - Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma che dichiara in via definitiva che un determinato comportamento dell'Amministrazione penitenziaria è lesivo di un diritto in danno del detenuto - Provvedimento del Ministro della giustizia che dispone la non esecuzione dell'ordinanza - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Magistrato di sorveglianza di Roma - Violazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario - Dichiarazione che non spettava al Ministro della giustizia disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011 - Conseguente annullamento del provvedimento del Ministro della giustizia in data 14 luglio 2011, protocollo GDAP-0254681-2011.

Deve essere dichiarato che non spettava al Ministro della Giustizia il potere di disporre, su conforme proposta del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che non fosse data esecuzione all'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Roma n. 3031 del 9 maggio 2011, emanata a norma degli artt. 14- ter , 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di accoglimento del reclamo di un detenuto, con cui si denunciava l'asserita illegittimità di un provvedimento che aveva precluso, riguardo alle persone soggette al regime di cui all'art. 41- bis ord. pen., la possibilità di assistere a programmi televisivi trasmessi dalle emittenti «Rai Sport» e «Rai Storia». Premesso che la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato non avendo efficacia retroattiva non determina la cessazione della materia del contendere, il ricorso è da accogliere in quanto l'Amministrazione penitenziaria non ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice - come ad essa era consentito dall'art. 69, comma 1, ord. pen. - ma ha preferito la via della non applicazione ed ha proposto un diniego esplicito di ottemperanza al Ministro della giustizia, ottenendo il suo assenso. Essa ha conseguentemente vanificato un provvedimento di un giudice, adottato nei limiti e con le forme previsti dall'ordinamento. La menomazione delle attribuzioni di un organo appartenente al potere giudiziario ha avuto il risultato di rendere ineffettiva una tutela giurisdizionale esplicitamente prevista dalle leggi vigenti e costituzionalmente necessaria, secondo la giurisprudenza costituzionale. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento del provvedimento del suddetto Ministro in data 14 luglio 2011, protocollo numero GDAP-0254681-2011.