Pronuncia 269/2014

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo Maria NAPOLITANO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 16, comma 1, 17, comma 1, 21, comma 11, 27, commi 4 e 6, lettera c), 51, commi 4, 5, lettera a), 9, 12 e 18, 57, commi 4 e 5, e 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 27 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 6 marzo 2012 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia; uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce il comma 10-bis nell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 12, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici); 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 4, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-ter nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 5, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, nella parte in cui introduce l'art. 86-quater nel decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); 6) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 5, lettera a), della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 8, numero 1), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); 9) dichiara, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, estinto, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della legge prov. Trento n. 18 del 2011, il giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, lettera c), della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e all'art. 8, numero 1), del d.P.R. 670 del 1972; 11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge prov. Trento n. 18 del 2011, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2014. F.to: Paolo Maria NAPOLITANO, Presidente Marta CARTABIA, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

Relatore: Marta Cartabia

Data deposito: Wed Dec 03 2014 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: NAPOLITANO

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Massime

Provincia di Trento - Disposizioni varie - Ricorso del Governo - Rinuncia all'impugnazione accettata dalla parte resistente - Estinzione del giudizio.

E' estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. e ) ed l ), e terzo, Cost., 8, numeri 1) e 17), e 73, comma 1- bis , dello statuto trentino - degli artt. 9, comma 5, 21, comma 11, e 51, commi 4, 9 e 18, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Infatti, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione, seguita da rituale accettazione della parte resistente, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 9, comma 5
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 21, comma 11
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 51, comma 4
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 51, comma 9
  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 51, comma 18

Parametri costituzionali

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Ricorso del Governo - Assoluta carenza di motivazione - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile, per assoluta carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, dell'art. 51, comma 5, lett. a ), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento - Legge finanziaria provinciale 2012). Infatti, la censura, pur presente nell'epigrafe e nel petitum del ricorso, non è in alcun modo ripresa, né motivata, nel corpo del ricorso medesimo. - Sull'inammissibilità, anche manifesta, delle questioni per l'assenza di qualsivoglia argomentazione a sostegno dell'asserita incostituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 189/2014 e ordinanza n. 123/2012.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 51, comma 5

Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Determinazione della spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi - Specificazione che in tale spesa "non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore" - Contrasto con la normativa statale, costituente principio fondamentale vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, secondo cui vanno incluse nel patto di stabilità interno tutte le spese per il personale, a qualsiasi titolo sostenute - Violazione della competenza legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 16, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, il quale, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, specifica che in tale spesa non rientrano gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore. La disposizione de qua (che, sebbene abrogata dall'art. 25, comma 3, della legge provinciale n. 25 del 2012, ha comunque ricevuto applicazione limitatamente al 2012) viola il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per gli enti ad autonomia speciale, posto dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, il quale fissa il livello massimo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ancorandolo a quanto percepito nel 2010 e producendo l'effetto di predeterminare l'entità complessiva degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, sì da imporre un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale. L'esclusione di alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale, disposta dal legislatore provinciale, non rispetta il vincolo generale di spesa legittimamente imposto con legge dello Stato a tutte le Regioni per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, a loro volta condizionati anche dagli obblighi comunitari. - Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 290/2009. - Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011. - Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009. - Sulle condizioni costantemente richieste dalla giurisprudenza costituzionale per addivenire alla cessazione della materia del contendere in caso di modifica delle disposizioni impugnate, vale a dire il carattere pienamente satisfattivo della nuova disciplina e la mancata applicazione medio tempore delle norme previgenti, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 97/2014, 272/2013, 266/2013 e 228/2013. - Sulla qualificazione dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010 come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 221/2013, 217/2012 e 215/2012.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 16, comma 1

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • decreto legge-Art. 9
  • legge-Art.
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 32
  • legge-Art.
  • decreto legge-Art. 14
  • legge-Art. 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 32
  • decreto legge-Art. 9
  • legge-Art. 1

Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Previsione che si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010 - Ricorso del Governo - Evocazione di parametro interposto inconferente, in quanto riferito ad ambito temporale diverso da quello della disposizione impugnata - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile, per inconferenza dell'evocato parametro interposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 1, lett. a ), della legge provinciale n. 27 del 2010, stabilisce che per il 2010 si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate in corso d'anno. Infatti, l'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, invocato nel ricorso, contiene il divieto, applicabile anche alle Regioni a statuto speciale, di riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Pertanto, la norma di principio statale e la disposizione provinciale si riferiscono ad ambiti temporali diversi, essendo la prima riferita al triennio 2011-2013, mentre la seconda al solo 2010. Peraltro, in relazione al triennio 2011-2013, la censurata disposizione reitera testualmente il divieto stabilito dalla legge statale. - Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011. - Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009. - Sull'applicabilità del divieto stabilito dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 anche alle Regioni a statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 181/2014 e 3/2013.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 17, comma 1

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Attribuzione alla Giunta provinciale della funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire la concessione di una aspettativa al personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la partecipazione a progetti di solidarietà internazionale - Intervento normativo che modifica decisioni assunte in sede di contrattazione collettiva - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 27, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo il comma 10- bis nell'art. 44 della legge provinciale n. 16 del 2010, affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia. La disposizione impugnata, infatti, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell'APRAN, in realtà definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali. Il rilevato sconfinamento nell'ambito dell'ordinamento civile riservato alla competenza legislativa statale non è escluso dalla circostanza che la suddetta aspettativa sia rivolta al solo personale della Provincia autonoma. - Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011. - Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009. - Per l'affermazione della spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate le sentenze nn. 61/2014 e 77/2013, entrambe riferite alla Provincia autonoma di Bolzano.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 27, comma 4

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Servizio sanitario - Norme della Provincia di Trento - Dirigenza - Previsione che la durata massima degli incarichi non possa essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata medio tempore inapplicata - Cessazione della materia del contendere.

E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 6, lett. c ), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, inserendo il comma 4- bis nell'art. 56 della legge provinciale n. 16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cosiddetto spoils system , stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Infatti, il citato comma 4- bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, della legge provinciale n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla Provincia resistente, non ha avuto applicazione prima della sua abrogazione. Sussistono, pertanto, le due condizioni richieste dalla costante giurisprudenza costituzionale per addivenire alla cessazione della materia del contendere: la sopravvenuta abrogazione (o modificazione) delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione medio tempore delle norme abrogate (o modificate). - Sulla riferibilità della normativa oggetto del giudizio in via principale ad una pluralità di ambiti materiali e competenziali e sulla possibilità che gli stessi limiti evocati dagli statuti speciali siano ribaditi in leggi dello Stato approvate nell'esercizio di competenze attribuite dall'art. 117, commi secondo e terzo, Cost., v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 187/2013 e 114/2011. - Per l'ammissibilità nei giudizi in via principale di questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 187/2013, 289/2008 e 447/2006; ordinanza n. 342/2009. - Sulle condizioni richieste dalla costante giurisprudenza costituzionale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, vale a dire la sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione, medio tempore , delle norme abrogate o modificate, v. le citate sentenze nn. 68/2014, 300/2012, 193/2012, 32/2012 e 325/2011.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 27, comma 6

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 14
  • decreto legislativo-Art. 19

Appalti pubblici - Norme della Provincia di Trento - Aggiornamento dei prezzi di progetto - Condizione - Superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei prezzi medesimi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto - Contrasto con le previsioni del codice degli appalti in materia di aggiornamento dei prezzi - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale parziale .

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 51, comma 12, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, sostituendo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale n. 26 del 1993, subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5 per cento dei medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali, intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto. La disposizione de qua si pone, infatti, in contrasto con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e con il principio di adeguamento continuo dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall'art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006, interferendo con la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La disciplina dell'adeguamento dei prezzi - anche se nella specie riguarda la fase pubblicistica delle procedure di appalto, essendo riferita al periodo che intercorre tra la data di delibera a contrarre e quella di indizione dell'appalto - si ripercuote, in realtà, su tutte le fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione. Essa produce un effetto condizionante sull'autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate, dal momento che impedisce a queste ultime di tenere conto degli incrementi di costo fino a quando questi non abbiano superato la percentuale del 2,5 per cento. - Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 290/2009. - Sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di appalti pubblici, v. la citata sentenza n. 45/2010 ove è sottolineato che la competenza legislativa primaria delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di lavori pubblici di interesse provinciale non é libera di esplicarsi senza alcun vincolo, dovendo trovare applicazione le disposizioni di principio contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006. - Per l'affermazione che «la competenza della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale è perimetrata innanzitutto dall'art. 4 dello statuto, che annovera, tra gli altri, il limite del rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"», e che «tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile», v. la citata sentenza n. 74/2012, ove é altresì precisato che i principi della «disciplina di istituti e rapporti privatistici relativi, soprattutto, alle fasi di conclusione ed esecuzione del contratto di appalto [...] devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza». - Sulla spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, v. le citate sentenze nn. 74/2012, 53/2011, 45/2010 e 401/2007.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 51, comma 12

Parametri costituzionali

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Smaltimento di rifiuti non pericolosi - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 57, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86- ter nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo. In tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, l'art. 208, comma 13, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, a prescindere dall'applicazione di norme sanzionatorie, quali siano le conseguenze dell'infrazione in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione, prevedendo che l'autorità competente proceda, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, con eventuale sospensione dell'autorizzazione, o alla revoca dell'autorizzazione. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può introdurvi deroghe, né dettare una diversa disciplina. (Resta assorbito ogni altro profilo di censura) - Per l'affermazione che la disciplina dei rifiuti «si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali», v. le citate sentenza nn. 244/2011 e 249/2009, nonché, in senso analogo, le citate sentenze nn. 285/2013 e 62/2008.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 57, comma 4

Parametri costituzionali

Rifiuti - Norme della Provincia di Trento - Sottoprodotti - Smaltimento delle terre e rocce da scavo - Attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo - Sanatoria - Possibilità di consentire l'autorizzazione a posteriori - Contrasto con la specifica disciplina del codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 57, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, nella parte in cui, introducendo l'art. 86- quater nel testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl), prevede, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo. Gli artt. 266, comma 7, e 184- bis del d.lgs. n. 152 del 2006 prevedono, relativamente al trattamento dei sottoprodotti (a cui il sopravvenuto art. 41- bis del d.l. n. 69 del 2013 riconduce il regime delle terre e delle rocce da scavo), che siano appositi decreti ministeriali a fissare la disciplina per la semplificazione amministrativa dell'utilizzazione dei materiali da scavo e a individuare i criteri in base ai quali alcune sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti, anziché rifiuti. Trattandosi di una disciplina adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia ambientale, il legislatore provinciale (o regionale) non può sovrapporvisi in alcun modo. (Devono quindi ritenersi assorbiti gli altri motivi di censura) - Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 290/2009. - Sulla riconducibilità della disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo all'ambito materiale della tutela dell'ambiente, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, v. le citate sentenze nn. 232/2014, 70/2014 e 300/2013.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 57, comma 5

Parametri costituzionali

Impiego pubblico - Minoranze - Norme della Provincia di Trento - Istituto cimbro di Luserna - Incarico di direttore - Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo - Evocazione di parametri interposti inconferenti - Inammissibilità della questione.

E' inammissibile, per inconferenza degli evocati parametri interposti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 8, numero 1), dello statuto trentino, nella parte in cui, inserendo il comma 1- bis nell'art. 8- bis della legge provinciale n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. Invero, la disposizione impugnata non si occupa in alcun modo dell'accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina esclusivamente le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'Istituto cimbro. Essa dunque si limita a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente. Di conseguenza, l'art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, indicato dal ricorrente quale parametro interposto, non costituisce un termine di raffronto pertinente, dal momento che esso stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali. Parimenti inconferente è l'art. 19, comma 6, del suddetto d.lgs. che consente, anche relativamente al personale degli enti locali, di conferire incarichi dirigenziali a persone, esterne alla pubblica amministrazione, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano un'esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali oppure che siano in possesso di formazione universitaria e postuniversitaria. Anche in questo caso non risulta esservi coincidenza con la fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica amministrazione. - Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 290/2009.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 77

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 19
  • decreto legislativo-Art. 28

Minoranze linguistiche - Impiego pubblico - Norme della Provincia di Trento - Istituto cimbro di Luserna - Incarico di direttore - Possibilità che sia conferito a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, "purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione" - Ricorso del Governo - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Disposizione giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2011, n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, inserendo il comma 1- bis nell'art. 8- bis della legge provinciale n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. I cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, la cui entità può essere stimata in circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di Luserna ove ha sede l'Istituto che ha lo scopo di promuovere le conoscenze della cultura e delle tradizioni di tale minoranza storica. Tenendo conto delle difficoltà di reclutamento all'interno di una così ristretta cerchia di persone, la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legislazione provinciale sugli incarichi dirigenziali (artt. 24 e 28 della legge provinciale n. 7 del 1997) al fine di permettere che a capo dell'istituto possa essere posta una persona che conosca la lingua cimbra e la cultura di tale popolazione. La disposizione è dunque giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche garantito dall'art. 6 Cost., dallo statuto trentino e dalle relative norme di attuazione. Essa appare conforme ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, nel presupposto, non esplicitato ma chiaramente desumibile dalla disciplina dell'Istituto cimbro, che tale soluzione si renda necessaria per affidare l'incarico in questione a un esperto della lingua e della cultura dei cimbri. D'altra parte, la norma de qua deve essere intesa nel senso che la professionalità richiesta sia da valutarsi con specifico riferimento alla conoscenza della lingua e della cultura cimbra, in modo che la deroga da essa posta sia subordinata alla condizione che la persona candidata all'incarico di direttore sia esperto conoscitore della lingua e della cultura della minoranza protetta. - Sull'inidoneità di un'indicazione soltanto parziale dei parametri interposti (nella deliberazione del Consiglio dei ministri) a determinare l'inammissibilità di una censura, ben potendo la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, integrare i motivi di doglianza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 290/2009.

Norme citate

  • legge della Provincia autonoma di Trento-Art. 77

Parametri costituzionali