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Pronuncia 154/2017

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati il 26 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 29 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della regione autonoma Sardegna), il 27-29 febbraio 2016 (ricorso della Regione Veneto) e il 29 febbraio 2016 (ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento), depositati in cancelleria il 4 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 7 marzo 2016 (ricorsi delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), l'8 marzo 2016 (ricorsi della Regione siciliana e della Regione Veneto) e il 10 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Trento) e rispettivamente iscritti ai nn. 10, 13, 14, 15, 17 e 20 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Antonio Lazzara per la Regione siciliana, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento all'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge n. 42 del 2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, e, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data 18 aprile 2017; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento gli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla regione Veneto, con la memoria depositata il 18 aprile 2017; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della disciplina impugnata - Ininfluenza sui ricorsi pendenti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità incentrata sugli effetti dell'intesa sancita l'11 febbraio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni, in merito all'attuazione della legge citata. Detta intesa recepisce un accordo al quale hanno partecipato le sole Regioni a statuto ordinario, e non le ricorrenti Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia. Quanto all'impugnativa proposta dalla Regione Veneto, va ribadito che, per costante giurisprudenza costituzionale, concludere un accordo imposto da una norma di legge mentre la si impugna non comporta alcuna acquiescenza nel giudizio in via principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 77 del 2015 e n. 98 del 2007 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680
  • legge-Art. 1, comma 681
  • legge-Art. 1, comma 682

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Clausola di salvaguardia delle norme degli statuti speciali - Non operatività rispetto a prescrizioni specificamente rivolte agli enti ad autonomia differenziata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 - promossi dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, nonché dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - non è accolta l'eccezione di inammissibilità basata sull'assunto che la clausola di salvaguardia posta dal comma 992 della legge citata comporterebbe il pieno rispetto delle norme degli statuti speciali asseritamente violate. La clausola di salvaguardia non è operativa, in quanto le norme impugnate contengono prescrizioni specificamente rivolte anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. L'illegittimità costituzionale di una previsione legislativa non è esclusa dalla presenza di una clausola di salvaguardia, laddove tale clausola entri in contraddizione con quanto affermato dalle norme impugnate con esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. ( Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2016, n. 1 del 2016, n. 156 del 2015 e n. 77 del 2015 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Ricorso in via principale - Proposizione di questioni in via cautelativa e ipotetica - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio in via principale possono trovare ingresso questioni proposte in via cautelativa e ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente collegabili alle disposizioni impugnate. (Nella specie, è ritenuta ammissibile l'impugnativa proposta in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, essendo prima facie non implausibile che la disposizione impugnata disciplini il concorso finanziario al risanamento dei conti pubblici di tutti gli enti di livello regionale, ad autonomia differenziata e a statuto ordinario). ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 159 del 2016, n. 156 del 2016 e n. 3 del 2016 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Esclusione ove lo ius superveniens formi oggetto di successivo distinto ricorso o modifichi disposizioni che il ricorrente non ha impugnato.

Non va valutata la possibilità del trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale alle modifiche normative sopravvenute, se queste ultime siano oggetto di impugnative proposte con ricorsi distinti e successivi a quello in esame oppure riguardino disposizioni che il ricorrente non ha impugnato. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 40 del 2016, n. 239 del 2015 e n. 77 del 2015 ).

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia regionale anche in relazione alla mancata istituzione del fondo straordinario per il finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle fasi avverse del ciclo economico - Difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati e oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili - per difetto di motivazione specifica e oscurità delle censure - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., nonché agli artt. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012 e 11 della legge n. 243 del 2012. La dedotta violazione dei primi tre parametri è priva di motivazione specifica, mentre la censura riferita agli altri due non spiega per quale motivo e in base a quali presupposti fattuali lo Stato avrebbe dovuto attivare il meccanismo da essi disciplinato per le fasi avverse del ciclo economico. I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 40 del 2016, n. 3 del 2016, n. 273 del 2015, n. 176 del 2015, n. 131 del 2015, n. 251 del 2015, n. 233 del 2015, n. 218 del 2015, n. 142 del 2015 e n. 82 del 2015 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680
  • legge-Art. 1, comma 681
  • legge-Art. 1, comma 682

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione del diritto di difesa in giudizio - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - per difetto di corrispondenza con la delibera autorizzativa alla proposizione del ricorso - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna in riferimento all'art. 24 Cost. Tale parametro non è, infatti, contemplato nella suddetta delibera. Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale deve sussistere, a pena d'inammissibilità, una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l'organo legittimato si determina all'impugnazione e il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell'atto d'impugnazione. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Contributi imposti da manovre finanziarie anteriori attraverso il meccanismo degli "accantonamenti" - Impugnazione proposta dalla Regione Sardegna per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promossa dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, deducendo l'illegittimità dei contributi alla finanza pubblica, imposti dalle precedenti manovre finanziarie attraverso il meccanismo degli "accantonamenti", i quali si sarebbero, ormai, risolti in definitiva nella riserva, in favore dell'erario, di un gettito spettante alla ricorrente, con violazione del regime consensualistico. Per costante giurisprudenza costituzionale, le deduzioni svolte dai ricorrenti nelle memorie successive al ricorso sono ammissibili solo nei limiti in cui prospettano argomenti a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale già promosse e delineate nel ricorso stesso, non già, invece, censure ulteriori. L'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via principale è, infatti, limitato alle questioni individuate nell'atto introduttivo e non può la parte ricorrente prospettare nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare in via principale le leggi, né modificare o integrare la domanda iniziale, con memorie successivamente depositate. ( Precedenti citati: sentenze n. 272 del 2016, n. 202 del 2016, n. 145 del 2016, n. 65 del 2016, n. 64 del 2016, n. 153 del 2015, n. 108 del 2012 e n. 169 del 2010 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

  • statuto regione Sardegna-Art. 7
  • statuto regione Sardegna-Art. 8

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate - Impugnazione proposta dalla Regione Veneto per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile - in quanto enunciata per la prima volta nella memoria illustrativa - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento all'art. 119 Cost., nella parte in cui aggiunge, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale per l'acquisizione dei contributi alla finanza pubblica ivi previsti, la possibilità di prevedere versamenti al bilancio dello Stato da parte delle Regioni interessate. Sebbene venga in rilievo una modifica sopravvenuta rispetto al ricorso, si tratta, comunque, di disposizione separatamente censurata dalla medesima Regione con successiva e autonoma impugnativa, e ciò a prescindere dall'abrogazione della suddetta possibilità ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017. ( Precedente citato: sentenza n. 79 del 2014 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso in via cautelativa della Provincia autonoma di Bolzano - Ipotizzato "rinnovo" dell'imposizione di contributi unilaterali non compresi nel c.d. patto di garanzia stipulato del 2014 - Denunciata violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano - in riferimento all'art. 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - nella parte in cui, richiamando i commi 400 e 401 nonché 415 e 416 della legge n. 190 del 2014, rinnoverebbe l'imposizione unilaterale da parte dello Stato di contributi alla finanza pubblica diversi e aggiuntivi rispetto a quello onnicomprensivo concordato con le Province autonome nel c.d. patto di garanzia del 15 ottobre 2014. La censurata disposizione, correttamente interpretata, non viola il principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige, poiché non rinnova l'imposizione dei contributi previsti dai commi della legge n. 190 del 2014 non inclusi nel patto di garanzia e dalla ricorrente a suo tempo non impugnati, bensì ha una portata sostanzialmente "ricognitiva" del diverso obbligo, già contemplato dal comma 414 della medesima legge, di garantire l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonostante la riduzione di risorse e i risparmi (non più contestabili) imposti dalla citata legge n. 190 del 2014. Non sussiste l'interesse a impugnare disposizioni meramente ricognitive, in quanto prive di autonoma forza precettiva ovvero di quel carattere innovativo che si suole considerare proprio degli atti normativi, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto nei confronti di esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 230 del 2013 e n. 346 del 2010 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104

Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso in via cautelativa della Provincia autonoma di Trento - Ipotizzato "rinnovo" dell'imposizione di contributi unilaterali non compresi nel c.d. patto di garanzia del 2014 - Denunciata violazione del principio di affidamento, dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per carenza di interesse all'impugnazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento - in riferimento agli artt. 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 3 Cost. - in quanto avrebbe "rinnovato" l'imposizione dei contributi alla finanza pubblica previsti dai commi 400, 404, 415 e 416 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014, non inclusi nel c.d. patto di garanzia del 15 ottobre 2014, con conseguente violazione di quest'ultimo, del "legittimo affidamento" alla stabilità dei rapporti finanziari definiti dall'accordo e del principio di ragionevolezza. Tali vizi vengono fatti risalire a una interpretazione non corrispondente al vero significato della disposizione censurata, la quale non rinnova l'imposizione dei contributi in tesi aggiuntivi previsti dai menzionati commi della legge n. 190 del 2014, bensì ha valore esclusivamente ricognitivo di un obbligo diverso, connesso alla garanzia del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 680

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 3
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
  • statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107