Pronuncia 154/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati il 26 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 29 febbraio-7 marzo 2016 (ricorso della regione autonoma Sardegna), il 27-29 febbraio 2016 (ricorso della Regione Veneto) e il 29 febbraio 2016 (ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della Regione siciliana e della Provincia autonoma di Trento), depositati in cancelleria il 4 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Bolzano), il 7 marzo 2016 (ricorsi delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna), l'8 marzo 2016 (ricorsi della Regione siciliana e della Regione Veneto) e il 10 marzo 2016 (ricorso della Provincia autonoma di Trento) e rispettivamente iscritti ai nn. 10, 13, 14, 15, 17 e 20 del registro ricorsi 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano, Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Antonio Lazzara per la Regione siciliana, Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Provincia autonoma di Trento, e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», promossa, in riferimento all'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della Costituzione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 119 e 120 Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), 27 della legge n. 42 del 2009, 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, e, in riferimento agli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data 18 aprile 2017; 5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost., 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento gli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla regione Veneto, con la memoria depositata il 18 aprile 2017; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116, 117, primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge n. 243 del 2012, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 119, primo e sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n. 208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Intesa in Conferenza Stato-Regioni per l'attuazione della disciplina impugnata - Ininfluenza sui ricorsi pendenti - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
- legge-Art. 1, comma 681
- legge-Art. 1, comma 682
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Clausola di salvaguardia delle norme degli statuti speciali - Non operatività rispetto a prescrizioni specificamente rivolte agli enti ad autonomia differenziata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Ricorso in via principale - Proposizione di questioni in via cautelativa e ipotetica - Ammissibilità - Condizioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Oggetto del giudizio - Trasferimento della questione di legittimità costituzionale in via principale - Esclusione ove lo ius superveniens formi oggetto di successivo distinto ricorso o modifichi disposizioni che il ricorrente non ha impugnato.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata lesione dell'autonomia regionale anche in relazione alla mancata istituzione del fondo straordinario per il finanziamento a carico dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nelle fasi avverse del ciclo economico - Difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati e oscurità delle censure - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
- legge-Art. 1, comma 681
- legge-Art. 1, comma 682
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- legge costituzionale-Art. 5
- legge-Art. 11
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica - Fissazione da parte dello Stato di un contributo complessivo di 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Denunciata violazione del diritto di difesa in giudizio - Parametro non contemplato nella delibera autorizzativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Contributi imposti da manovre finanziarie anteriori attraverso il meccanismo degli "accantonamenti" - Impugnazione proposta dalla Regione Sardegna per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Parametri costituzionali
- statuto regione Sardegna-Art. 7
- statuto regione Sardegna-Art. 8
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Intervento sostitutivo dello Stato in caso di mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni - Possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate - Impugnazione proposta dalla Regione Veneto per la prima volta nella memoria illustrativa - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Parametri costituzionali
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso in via cautelativa della Provincia autonoma di Bolzano - Ipotizzato "rinnovo" dell'imposizione di contributi unilaterali non compresi nel c.d. patto di garanzia stipulato del 2014 - Denunciata violazione del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie del Trentino-Alto Adige - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle Regioni e delle Province autonome agli obbiettivi di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 - Obbligo di assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come eventualmente rideterminato anche ai sensi dei commi da 400 a 417 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 - Ricorso in via cautelativa della Provincia autonoma di Trento - Ipotizzato "rinnovo" dell'imposizione di contributi unilaterali non compresi nel c.d. patto di garanzia del 2014 - Denunciata violazione del principio di affidamento, dell'autonomia finanziaria regionale e del principio di leale collaborazione - Carattere meramente ricognitivo della disposizione censurata - Carenza di interesse all'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 680
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 104
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 107