Pronuncia 272/2017
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promosso dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra A.L. C. ed il curatore speciale di L.F. Z., con ordinanza del 25 luglio 2016, iscritta al n. 273 del registro ordinanze del 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di A.L. C. e del curatore speciale di L.F. Z., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella udienza pubblica del 21 novembre 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato; uditi gli avvocati Grazia Ofelia Cesaro, nella qualità di curatore speciale di L.F. Z., e Francesca Maria Zanasi per A.L. C. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giuliano AMATO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giuliano Amato
Data deposito: Mon Dec 18 2017 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: GROSSI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Petitum additivo sostanziantesi nella richiesta di valutare la compatibilità costituzionale di un automatismo decisorio - Insussistenza di interferenze con scelte discrezionali rimesse al legislatore - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
Thema decidendum - Limitazione della questione alla disciplina censurata dal rimettente - Non riferibilità ad altre norme pertinenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo.
Norme citate
Filiazione - Azioni volte alla rimozione dello status filiationis - Bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo e interesse concreto del minore - Necessità alla stregua dell'evoluzione ordinamentale interna e internazionale.
Filiazione - Impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità - Possibilità di accoglimento solo se rispondente all'interesse del minore - Omessa previsione - Denunciato contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali a tutela dei minori, lesione di diritti inviolabili connessi alla conservazione dello status filiationis già acquisito, contrasto con il diritto alla "genitorialità sociale" e con la protezione della famiglia e dell'infanzia, irragionevolezza sotto più profili - Insussistenza della denunciata prevalenza automatica della verità biologica e immanenza dell'interesse del minore nelle azioni demolitorie dello stato di figlio - Necessario bilanciamento di tutti gli interessi in gioco mediante valutazione comparativa da parte del giudice - Non fondatezza della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8