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Pronuncia 2/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra il Comune di Fano e altri e la Regione Marche e altri con ordinanza del 23 agosto 2016, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2016; e nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, del 23 agosto 2016, n. 3678, promosso dalla Regione Marche con ricorso notificato il 27 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 3 novembre 2016 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2016. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, della Regione Marche, dei Comuni di Fano e Mondolfo; udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2017 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Antonio D'Atena per il Comune di Fano, Stefano Grassi per la Regione Marche, Massimo Luciani per il Comune di Mondolfo e l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, gli atti del procedimento referendario che ne costituiscono il presupposto, e annulla, per l'effetto, la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sezione quinta, 23 agosto 2016, n. 3678. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GROSSI

Massime

Thema decidendum - Riunione di giudizi in via incidentale e su conflitto di attribuzione tra enti - Possibilità.

Possono essere riuniti, e decisi congiuntamente, i giudizi in via incidentale e su conflitto di attribuzione tra enti, in considerazione dell'omogeneità delle questioni proposte.

Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Approvazione con legge della variazione circoscrizionale - Omesso collegamento tra referendum consultivo ex art. 133 Cost. e la legge-provvedimento regionale - Denunciata lesione della tutela giurisdizionale, della sequenza procedimentale stabilita dall'art. 133, secondo comma, Cost. e irragionevolezza - Erroneità delle premesse interpretative (in particolare dei rapporti tra il sindacato del giudice ammnistrativo e il giudizio di costituzionalità della Corte costituzionale) - Inammissibilità della questione.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 113, primo e secondo comma, e 133, secondo comma, Cost. - della legge reg. Marche n. 15 del 2014, che dispone il distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e l'incorporazione nel Comune di Mondolfo. Il rimettente, lamentando la mancata menzione del procedimento referendario nella legge di variazione circoscrizionale, ha erroneamente ricostruito la qualificazione e la funzione del referendum consultivo, non costituendo esso l'oggetto e il contenuto della legge, ma suo presupposto procedimentale. Inoltre, è erronea la ricostruzione del complessivo quadro costituzionale e legislativo dei rapporti tra sindacato del giudice amministrativo sulla delibera di indizione del referendum consultivo e controllo di legittimità costituzionale spettante alla Corte costituzionale, perché la prospettiva del rimettente comporta che la Corte sarebbe chiamata a prendere atto della valutazione operata nel processo amministrativo, solo dovendo, in ossequio a essa, esercitare la propria competenza ad "accertare" l'illegittimità costituzionale di una fonte primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2008 e 62 del 1993 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, l'art. 133 Cost. comporta, per le Regioni a statuto ordinario, l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante referendum e non attraverso altre modalità di coinvolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2010, n. 237 del 2004, n. 94 del 2000, n. 279 del 1994, n. 107 del 1983 e n. 204 del 1981 ). Le leggi regionali di variazione delle circoscrizioni comunali sono leggi-provvedimento caratterizzate da un aggravamento procedurale imposto dall'art. 133, secondo comma, Cost.; esse non sono paragonabili a una mera legge di approvazione di un atto ammnistrativo, perché non ratificano l'esito del referendum consultivo, ma esprimono una scelta politica del Consiglio regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 171 del 2014, n. 214 del 2010, n. 36 del 2011, n. 94 del 2000, n. 47 del 2003 e n. 204 del 1981 ). Il legislatore regionale può individuare i criteri per la selezione delle popolazioni interessate al procedimento referendario di cui all'art. 133 Cost., anche sulla base delle indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2003, n. 94 del 2000, n. 433 del 1995 e n. 453 del 1989 ). Il controllo sulla legge, anche quando mostri i caratteri della legge-provvedimento, spetta esclusivamente al giudice costituzionale. ( Precedente citato: sent. n. 241 del 2008 ). La pronuncia di un assorbente e generale motivo d'inammissibilità esonera dall'esame puntuale delle altre eccezioni sollevate dalle parti costituite.

Norme citate

  • legge della Regione Marche-Art.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Eccepito utilizzo come improprio mezzo di impugnazione - Questione attinente all'esistenza del potere giurisdizionale e al riparto di competenze - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, prospettata dal Governo - nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Marche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, con la quale sono stati annullati gli atti del procedimento referendario relativi al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e all'incorporazione nel comune di Mondolfo - sull'assunto che lo strumento del conflitto di attribuzione è stato utilizzato per censurare le modalità di esercizio della funzione giudiziaria, risolvendosi, dunque, in un improprio mezzo di impugnazione della sentenza. Il ricorso pone una questione di riparto costituzionale delle competenze, in quanto la Regione Marche asserisce che l'annullamento di un presupposto della legge di variazione circoscrizionale da parte del giudice amministrativo lede le sue competenze legislative e amministrative. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2016, n. 259 del 2009 e n. 150 del 1981 ). Anche le questioni di giurisdizione possono essere oggetto di un conflitto di attribuzione, in quanto il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione e il ricorso per conflitto sono due rimedi distinti, operanti su piani diversi, e non si può escludere che siano attivati entrambi, di fronte ad una pronuncia giudiziaria alla quale siano contemporaneamente imputabili l'erronea applicazione delle norme sulla giurisdizione e l'invasività in sfere d'attribuzione costituzionale. Il conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto una decisione giudiziaria è ammissibile se è messa in questione l'esistenza stessa del potere giurisdizionale nei confronti del ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2013 e n. 130 del 2009 ).

Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Annullamento, con sentenza non definitiva del giudice amministrativo, della delibera di indizione del referendum consultivo ex art. 133 Cost. - Violazione delle competenze della Corte costituzionale a sindacare la legittimità delle leggi - Pregiudizio alle attribuzioni costituzionali della Regione - Non spettanza allo Stato di annullare gli atti della consultazione referendaria una volta entrata in vigore la legge regionale di variazione - Conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Non spettava allo Stato, e, per esso, al Consiglio di Stato, annullare con sentenza non definitiva, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Marche n. 15 del 2014, gli atti relativi al procedimento di consultazione referendaria, in riferimento al distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e alla sua incorporazione nel Comune di Mondolfo; ed è annullata, per l'effetto, la suddetta sentenza. A seguito dell'approvazione della legge regionale di variazione circoscrizionale, il giudice amministrativo non può più annullare un atto che si colloca nell'ambito del procedimento legislativo e ne costituisce una fase indispensabile, mentre gli compete, se ritiene che ne sussistano i presupposti, sollevare questione di legittimità costituzionale della medesima legge per vizio procedimentale, ex art. 133, secondo comma, Cost. Il giudice rimettente non solo ha esercitato un sindacato spettante alla Corte costituzionale (in lesione dell'art. 134 Cost.), ma ha altresì pregiudicato la sfera di attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente, poiché l'esercizio di un controllo giurisdizionale sul procedimento di formazione della legge regionale finisce indirettamente per tradursi in un limite alla potestà legislativa regionale in materia di variazioni circoscrizionali. (artt. 117, quarto comma, 118, secondo comma, e 133, secondo comma, Cost.). ( Precedente citato: sentenza n. 39 del 2014 ).