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Pronuncia 6/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promosso dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorso notificato il 27 febbraio-5 marzo 2018, depositato in cancelleria l'8 marzo 2018, iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi; uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell'accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse, determinate secondo i criteri di cui in motivazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Aldo Carosi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Ricorso in via principale - Interpretazione prima facie non implausibile della disposizione impugnata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza di interesse ad agire - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, promossa dalla Regione autonoma Sardegna. Pur non essendo l'unica possibile, non può ritenersi prima facie implausibile la lettura della disposizione impugnata offerta dalla ricorrente, secondo la quale nel prevedere un contributo esiguo, essa eluderebbe e dilazionerebbe nel tempo l'accordo complessivo sui saldi, con conseguente pregiudizio dell'adeguamento delle risorse finanziarie spettanti e del finanziamento delle funzioni statutariamente assegnate. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nel giudizio in via principale, devono essere esaminate anche le lesioni in ipotesi derivanti da accezioni polisense delle disposizioni impugnate. ( Precedente citato: sentenza n. 270 del 2017 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 851

Ricorso in via principale - Vizi deducibili dalle Regioni - Ipotizzata violazione di parametri estranei al riparto di competenze con lo Stato - Adeguata motivazione della ridondanza sulle attribuzioni regionali - Ammissibilità delle censure - Circoscrizione da parte della Corte costituzionale alle statuizioni della norma impugnata.

Sono ammissibili le censure di violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità, proposte dalla Regione autonoma Sardegna avverso l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017. Le censure in questione sono adeguatamente motivate per dimostrare la ridondanza dei profili di irragionevolezza e sproporzione sull'autonomia organizzativa e di spesa della Regione. Nei giudizi in via principale le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione dei parametri riguardanti il riparto di competenze tra esse e lo Stato e possono evocarne altri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2017 e n. 29 del 2016 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 851

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Petitum formulato dal ricorrente - Possibile circoscrizione da parte della Corte costituzionale alla luce della natura del ricorso in via principale.

Nel ricorso in via principale, il petitum deve essere circoscritto alle statuizioni della norma contestata, senza estendersi a pretese lesioni o menomazioni di specifiche attribuzioni regionali - pure se adombrate nel ricorso introduttivo - ascrivibili alle modalità attuative di altre norme o a comportamenti omissivi dello Stato, le quali potrebbero essere, semmai, ove ne ricorrano i presupposti, oggetto di un conflitto di attribuzioni. (Nel caso di specie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, promosso dalla Regione autonoma Sardegna, le doglianze da prendere in considerazione risultano delimitate all'evidente incoerenza tra la finalità della norma e le risorse stanziate per il triennio 2018-2020, alla mancata perequazione delle criticità insulari, e al mancato stanziamento delle somme necessarie all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2015).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 851

Bilancio e contabilità pubblica - Contributo alla Regione autonoma Sardegna di un contributo pari a 15 milioni di euro per il 2019 - Previsione "nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari con lo Stato" e in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità - Irragionevolezza e violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 5 e 116 Cost., degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna e del principio di leale collaborazione - l'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel triennio 2018-2020, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse per consentirle una fisiologica programmazione, nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell'accordo di finanza pubblica. La norma impugnata lede le competenze regionali, sottraendo alla programmazione triennale della Regione ricorrente una cospicua quantità di risorse, riconoscendole un contributo - pari a 15 milioni di euro per il solo esercizio 2019 - incongruente con il fisiologico finanziamento delle funzioni regionali. La norma è, inoltre, intrinsecamente irragionevole, risultando l'esigua consistenza dello stanziamento in contraddizione con il suo obiettivo, sotto il profilo della coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, rispetto ai lunghi tempi dell'irrisolta vertenza "entrate" e alla dimensione finanziaria degli obiettivi richiamati dalla medesima norma. Fermo restando l'istituto dell'accordo come strumento attuativo del principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia speciale nella materia finanziaria, e impregiudicata la possibilità che la trattativa possa riprendere con immediato esito costituzionalmente conforme, deve essere comunque assicurato per il triennio 2018-2020 un tempestivo, ragionevole e proporzionato contributo dello Stato, che anticipi, nel corso dell'esercizio 2019, gli effetti dell'accordo in itinere nel caso in cui quest'ultimo non venga stipulato con tempestività e che sia determinato tramite la ponderazione di elementi ricavabili dalla vigente legislazione e dalla giurisprudenza costituzionale (tra i quali la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica complessiva, le funzioni esercitate e relativi oneri, gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell'insularità, il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e il principio dell'equilibrio tendenziale o dinamico per quel che riguarda la tempestiva copertura del contributo afferente agli esercizi 2019 e 2020 e a quella ex post dell'esercizio 2018). ( Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 61 del 2018, n. 247 del 2017, n. 154 del 2017, n. 188 del 2016, n. 10 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 10 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013 e n. 118 del 2012 ). Se possono essere adottate, senza violare la Costituzione, riduzioni delle risorse spettanti alle Regioni, il limite intrinseco di tale processo riduttivo è l'impossibilità di svolgere correttamente le funzioni [ad esse assegnate] e ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento che non è mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni; più in generale, la giurisprudenza costituzionale ammette che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 138 del 1999, n. 307 del 1983, n.123 del 1992 e n. 370 del 1993 ). La proporzionalità e la conseguente conformità a Costituzione dei prelievi a carico delle autonomie territoriali sono strettamente dipendenti dal sincronico raffronto con le singole manovre di finanza pubblica che li dispongono, dovendosi evitare il consolidamento automatico di contributi e accantonamenti assunti in contesti economici inerenti a pregressi esercizi. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ). Gli oneri conseguenti alle pronunzie di incostituzionalità adottate nella materia del diritto del bilancio possono essere traslati su esercizi successivi laddove quello in corso non consenta proficue rimodulazioni conformi all'art. 81 Cost. e agli altri precetti costituzionali di ordine finanziario; tuttavia le diacroniche rimodulazioni derivanti dalle pronunzie della Corte costituzionale non possono essere rinviate ad libitum, ma devono essere adottate tempestivamente e comunque entro la prima manovra di finanza pubblica utile, perché altrimenti gli interessi costituzionalmente tutelati rimarrebbero nella sostanza privi di garanzia. ( Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2016 e n. 155 del 2015 ). L'equilibrio complessivo [della finanza pubblica allargata] deve essere congruente e coordinato con quello della singola componente aggregata se non si vuole compromettere la programmazione e la scansione pluriennale dei particolari obiettivi che compongono la politica della Regione, e, quindi, il superiore interesse alla realizzazione del menzionato equilibrio complessivo trova il suo limite nella correlata esigenza di sana gestione finanziaria dell'ente che vi è soggetto e, con riguardo alle autonomie territoriali, nell'esigenza di garantire adeguatamente il finanziamento delle funzioni assegnate. La giurisprudenza costituzionale ha desunto dall'art. 3 Cost. un canone di razionalità della legge svincolato da una normativa di raffronto, essendo sufficiente un sindacato di conformità a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, per cui il principio di ragionevolezza è leso quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità intra legem, intesa come contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2017, n. 87 del 2012, n. 245 del 2007, n. 416 del 2000 e n. 89 del 1996 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 851

Parametri costituzionali

Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.

Accolta - per violazione degli artt. 3, 5 e 116 Cost., degli artt. 7 e 8 dello statuto speciale per la Sardegna e del principio di leale collaborazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 117 e 136 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 851