Pronuncia 267/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 (recte: comma 1) del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nel procedimento vertente tra M. M. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 29 ottobre 2019, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti l'atto di costituzione di M. M., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti; uditi l'avvocato Luigi Paccione per M. M. e l'avvocato dello Stato Ruggero Di Martino per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 18 novembre 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Giudice rimettente - Giurisdizione del rimettente - Impossibilità di esclusione ravvisabile ictu oculi - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 18, comma 1
- legge-Art.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 18, comma 1
- legge-Art.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale ad un comma soltanto della disposizione censurata - Possibilità, in ragione della motivazione dell'ordinanza di rimessione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 18, comma 1
- legge-Art.
Spese di giustizia - Giudici di pace - Giudizi promossi per fatti inerenti alla funzione - Accertamento negativo di responsabilità - Diritto al rimborso delle spese legali sostenute - Omessa previsione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 18, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento parziale della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle restanti questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 18, comma 1
- legge-Art.