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Pronuncia 183/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 572 del codice penale, inserito dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), promosso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., non sono accolte le eccezioni di inammissibilità formulate sul rilievo che la mancata sospensione dell'ordine di carcerazione per effetto della disposizione censurata sarebbe il frutto di errori interpretativi e applicativi. Le argomentazioni del rimettente - secondo cui, malgrado il carattere ostativo del titolo di reato dei maltrattamenti familiari in presenza di minori sia sopravvenuto al fatto-reato e persino alla formazione del giudicato, tuttavia l'ordine di esecuzione della condanna non avrebbe potuto essere sospeso in ragione del principio tempus regit actum , la cui operatività in materia esecutiva era imposta dal diritto vivente - sono tutt'altro che incoerenti rispetto al quadro interpretativo effettivamente consolidato al momento dell'ordinanza di rimessione, fermo che l' actus di riferimento temporale avrebbe dovuto individuarsi proprio nell'ordine di carcerazione. Il sindacato della Corte costituzionale sul giudizio di rilevanza della questione incidentale ha carattere "esterno", si arresta cioè alla soglia della "non implausibilità" della motivazione dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021, n. 32 del 2021, n. 22 del 2021, n. 15 del 2021, n. 267 del 2020 e n. 32 del 2020; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016 ).

Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori - Regime transitorio che applichi la novella solo ai fatti commessi successivamente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e dell'affidamento, anche riguardo la giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Bologna in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen., nella parte in cui, richiamando il secondo comma dell'art. 572 cod. pen, inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b ), della legge n. 69 del 2019, prevede che il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori è ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile tale norma solo ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge medesima. La disposizione censurata può e deve essere interpretata - in linea con la sopravvenuta sentenza costituzionale n. 32 del 2020 - nel senso che il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nei confronti del condannato per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di minori non si applica alla condanna per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019. Modificando il quadro interpretativo del regime intertemporale delle novelle incidenti sulla esecuzione della pena a seguito di una complessiva rimeditazione della portata del divieto di retroattività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., la sentenza citata ha infatti affermato che la regola di diritto vivente secondo cui le pene devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non a quella in vigore al tempo della commissione del reato, soffre un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta comporti una trasformazione in peius della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato, e che ciò vale anche per il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, in ogni ipotesi in cui il legislatore, come nel caso di specie, estenda il novero dei reati ostativi senza una disciplina transitoria mirata ad escludere dall'inasprimento normativo i condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente. ( Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2020 e n. 32 del 2020 ).

Parametri costituzionali