Pronuncia 183/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui richiama il secondo comma dell'art. 572 del codice penale, inserito dall'art. 9, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), promosso dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Norme citate
Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di minori - Regime transitorio che applichi la novella solo ai fatti commessi successivamente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di ragionevolezza, di legalità e dell'affidamento, anche riguardo la giurisprudenza della Corte EDU - Possibile interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 13
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 7