Pronuncia 32/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Padova, nel procedimento vertente tra V. B. e C. R., con ordinanza del 9 dicembre 2019, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione di V. B. e C. R., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Vittorio Angiolini, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, Sara Valaguzza e Alexander Schuster per V. B., l'avvocato Massimo Rossetto per C. R. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e 250 del codice civile, sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazioni non implausibili del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- codice civile-Art. 250
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Assenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- codice civile-Art. 250
Prospettazione della questione incidentale - Motivata impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- codice civile-Art. 250
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali e convenzionali con riferimento al diritto del minore al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e ai diritti successori nei confronti del genitore intenzionale - Inammissibilità delle questioni - Riscontrato vuoto di tutela del minore.
Norme citate
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- codice civile-Art. 250
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 117
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 2
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 3
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 4
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 5
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 7
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 8
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 9
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Riscontrato vuoto di tutela del minore - Necessità di attendere la valutazione del legislatore - Intollerabilità dell'ulteriore inerzia legislativa.
Norme citate
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- codice civile-Art. 250