Pronuncia 33/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, nel procedimento vertente tra il Ministero dell'interno e altro e P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., con ordinanza del 29 aprile 2020, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione di P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 2021 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi gli avvocati Antonio Saitta, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020, e Alexander Schuster per P. F. e F. B., in proprio e quali genitori di P. B.F., nonché l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), dell'art. 64, comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), e dell'art. 18 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), agli artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - dalla Corte di cassazione, sezione prima civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Correttezza del parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 12, comma 6
- legge-Art. 64, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 18
Parametri costituzionali
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione conforme alla CEDU - Ritenuta impossibilità, stante l'univoco orientamento del diritto vivente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge-Art. 12, comma 6
- legge-Art. 64, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 18
Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei diritti riconosciuti da norma CDFUE - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 12, comma 6
- legge-Art. 64, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 18
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 24
Stato civile - Provvedimento giurisdizionale straniero di accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla c.d. maternità surrogata e il genitore c.d. d'intenzione - Possibilità di riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano - Preclusione, secondo l'interpretazione del diritto vivente, per contrasto con l'ordine pubblico - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità in materia di filiazione nonché di quelli sovranazionali di tutela della vita familiare del minore e della genitorialità - Inammissibilità delle questioni - Insufficiente tutela degli interessi del minore nell'attuale situazione - Necessità indifferibile che il legislatore, in prima battuta, adegui il diritto vigente.
Norme citate
- legge-Art. 12, comma 6
- legge-Art. 64, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 18
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 30
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 2
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 3
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 7
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 8
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 9
- Convenzione sui diritti del fanciullo-Art. 18