Pronuncia 145/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra M. L.R. e altri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con ordinanza del 27 novembre 2020, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di M. L.R. e G. M., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi l'avvocato Domenico Naso per M. L.R. e G. M. e l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell'Amministrazione affari esteri, nel periodo di servizio all'estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, non include l'indennità di amministrazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo. (Classif. 112005).
Legge - Leggi retroattive - Limiti - Necessaria ragionevolezza, nonché rispetto del legittimo affidamento, della certezza e stabilità dei rapporti giuridici e del rispetto dell'autonomia giudiziaria, tutelati anche sul piano convenzionale - Estensione anche oltre la materia penale - Possibile intervento retroattivo del legislatore dettato da motivi finanziari - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale, per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della disposizione censurata e autoqualificata erroneamente di interpretazione autentica, della previsione che esclude, per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero, la corresponsione dell'indennità di amministrazione). (Classif. 141006).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1 BIS
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 102
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6