Pronuncia 148/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, con ordinanze del 29 aprile 2021 e del 25 giugno 2021, iscritte, rispettivamente, ai numeri 167 e 168 del registro ordinanze 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'art. 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), dal Tribunale ordinario di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Giudice in sede di convalida dell'arresto - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma che regola presupposti e condizioni del potere cautelare, dopo aver disposto la liberazione dell'arrestato - Necessità di evitare zone franche dal sindacato di costituzionalità - Sussistenza. (Classif. 112005).

Non osta alla proponibilità della questione di legittimità costituzionale la circostanza che, nell'ambito del procedimento di decisione sulla richiesta di misura cautelare proposta dal PM successiva alla convalida dell'arresto, il giudice, nell'atto di sospendere il giudizio, abbia disposto la liberazione dell'arrestato. Quando, infatti, il giudice ha correttamente sospeso la propria decisione sulla richiesta di misura cautelare, in attesa della decisione delle questioni di legittimità costituzionale che egli ritiene pregiudiziali rispetto a tale decisione, non esaurisce in tal modo la propria potestas decidendi attribuitagli dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen.; peraltro, anche la liberazione dell'arrestato è atto necessario, non perché abbia già rigettato la richiesta del PM, ma - semplicemente - in conseguenza della propria mancata decisione su tale richiesta sino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, e dalla connessa assenza di un titolo custodiale nei confronti dell'indagato. A ragionare diversamente, il giudice della convalida si troverebbe sistematicamente nell'impossibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale sulle norme che disciplinano i presupposti delle misure cautelari, con conseguente creazione di una vera e propria "zona franca" dal giudizio di costituzionalità. ( Precedente: S. 137/2020 - mass. 43507 ).

Parametri costituzionali

  • codice di procedura penale (nuovo)-Art. 391

Processo penale - In genere - Avvisi di garanzia all'indagato - Estensione della garanzia anche alla persona alla quale sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75, comma 1, t.u. stupefacenti o che ne sia indiziato, allorché la stessa sia sentita in relazione a un reato collegato - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale e internazionale, di difesa, nonché del principio del giusto processo - Insussistenza - Natura non punitiva della sanzione amministrativa - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199001).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 14, par. 3, lett. g ), del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), nella parte in cui non prevede che gli avvisi nei confronti delle persone sottoposte alle indagini, ivi indicati, debbano essere rivolti alla persona cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti, o che sia già raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché la stessa sia sentita in relazione ad un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b ) cod. proc. pen. Le sanzioni previste dall'art. 75 t.u. stupefacenti - a carico di chi acquisti sostanze stupefacenti per farne uso esclusivamente personale, momento saliente di emersione della strategia volta a differenziare, sul piano del trattamento sanzionatorio, la posizione del consumatore della droga da quelle del produttore e del trafficante - non hanno natura sostanzialmente punitiva secondo i criteri Engel, per cui non attraggono l'intera gamma delle garanzie, sostanziali e processuali, previste dalla Costituzione e dalle carte europee ed internazionali dei diritti per la materia penale, tra cui il "diritto al silenzio". Né l'elevata carica di afflittività delle misure in esame esclude la loro finalità preventiva, o depone univocamente nel senso di una loro natura "punitiva". Peraltro, la natura preventiva di tali "sanzioni" segna anche il limite dei poteri dell'autorità amministrativa nell'esercizio della propria discrezionalità rispetto alla loro irrogazione nel caso concreto. Nell'esercitare, dunque, la propria discrezionalità, il prefetto non potrà non orientarsi alla logica preventiva che sorregge la scelta legislativa. In tali valutazioni dovrà invece restare a priori esclusa ogni impropria logica punitiva, la quale chiamerebbe necessariamente in causa lo statuto costituzionale della responsabilità penale, incluso lo stesso "diritto al silenzio", fatta salva la possibilità di puntuali verifiche relative alla legittimità costituzionale di singoli aspetti della disciplina di cui all'art. 75 t.u. stupefacenti. ( Precedenti: S. 24/2019 - mass. 42491; S. 109/2016 - mass. 38865 ).

Parametri costituzionali