Pronuncia 34/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra J. C.C. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altro, con ordinanza del 29 gennaio 2021, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di J. C.C. e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Alberto Guariso per J. C.C., Mauro Sferrazza per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate, in riferimento agli artt. 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito: Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell'Unione - Necessaria illustrazione del detto presupposto da parte del rimettente. (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza). (Classif. 258002).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 20
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 33
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 34
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione -- Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003)
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
Parametri costituzionali
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Compito della Repubblica - Necessità di garantire il diritto individuale alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale - Divieto, anche convenzionale, di discriminare cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, sulla base di requisiti diversi dalle condizioni soggettive. (Classif. 081004).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 38
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Straniero - Politiche sociali - Reddito di inclusione (ReI) - Natura giuridica - Misura che persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - Compatibilità, con le sue finalità della richiesta di possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo i cittadini di nazionalità extra UE (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni). (Classif. 245005).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 38
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14