Pronuncia 34/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), promosso dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra J. C.C. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e altro, con ordinanza del 29 gennaio 2021, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di J. C.C. e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi gli avvocati Alberto Guariso per J. C.C., Mauro Sferrazza per l'INPS e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), sollevate, in riferimento agli artt. 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito: Thu Feb 17 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell'Unione - Necessaria illustrazione del detto presupposto da parte del rimettente. (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza). (Classif. 258002).

Il presupposto di applicabilità della CDFUE, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, risiede nella circostanza che le norme interne censurate siano attuazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51 della Carta stessa. (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, sollevate dal Tribunale di Bergamo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 33 e 34 CDFUE. Questi ultimi sono semplicemente menzionati e sintetizzati dal rimettente, senza alcun argomento sulla loro pertinenza al caso di specie, né sulla loro assunta violazione e, in particolare, senza che lo stesso illustri il presupposto di applicabilità della CDFUE). ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44525; S. 185/2021 - mass. 44244 ; n S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020 )

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 20
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 33
  • Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 34

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione -- Necessità di motivare la violazione del parametro evocato - Insufficienza della sua semplice menzione - Manifesta inammissibilità della questione priva di adeguata argomentazione. (Classif. 112003)

Il parametro meramente menzionato dal rimettente, che si limiti a sintetizzarne il contenuto, senza spendere argomenti per illustrare la sua violazione da parte della norma censurata, rende la questione inammissibile. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 31 Cost.).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Compito della Repubblica - Necessità di garantire il diritto individuale alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale - Divieto, anche convenzionale, di discriminare cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, sulla base di requisiti diversi dalle condizioni soggettive. (Classif. 081004).

È compito della Repubblica, in attuazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, Cost., garantire, apprestando le necessarie misure, il diritto di ogni individuo alla sopravvivenza dignitosa e al minimo vitale. ( Precedenti: S. 34/2022 - mass. 44526; S. 137/2021 - mass. 43970 ). Ove si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al "sostentamento" della persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in contrasto con il principio sancito dall'art. 14 CEDU. ( Precedenti: S. 50/2019 - mass. 41742; S. 187/2010 - mass. 34688; S. 329/2011 - mass. 35993 ).

Parametri costituzionali

Straniero - Politiche sociali - Reddito di inclusione (ReI) - Natura giuridica - Misura che persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale - Compatibilità, con le sue finalità della richiesta di possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo i cittadini di nazionalità extra UE (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni). (Classif. 245005).

Il reddito di inclusione (ReI) - così come il reddito di cittadinanza, rispetto al quale pure sussistono differenze - pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 126/2021 - mass. 44004 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, dell'art. 3, comma 1, lett. a , n. 1, del d.lgs. n. 147 del 2017 nella parte in cui, al fine dell'accesso al reddito di inclusione - ReI -, richiede che i cittadini di nazionalità extra UE debbano essere titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Il ReI persegue articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale, per cui risulta decisiva, a tal fine, la necessaria adesione del nucleo familiare beneficiario a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa e il fatto che contenuto della misura non si esauriva in un beneficio economico. Né il raffronto fra il requisito prescritto e le finalità perseguite dalla misura conduce a risultati irragionevoli, dato che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non si presenta come un requisito privo di collegamento con la ratio della misura concessa, il cui orizzonte temporale non è di breve periodo, considerando la durata del beneficio e il risultato perseguito). ( Precedenti: S. 19/2022 - mass. 44526; S. 7/2021 - mass. 43549 )

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali