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Pronuncia 79/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, promosso dal Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel procedimento instaurato da M. M., con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di M. M. e S. V. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi l'avvocato Massimo Clara per M. M. e S. V. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Emanuela Navarretta

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione - Necessità di motivazione esplicita, o solo non implausibile, a seconda che il difetto sia più o meno evidente. (Classif. 112002).

Per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di competenza del giudice a quo , così come quello di giurisdizione, deve essere macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi . ( Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43804; S. 267/2020 - mass. 43081; S. 99/2020 - mass. 42517; S. 136/2008 - mass. 32396; S. 179/1999; O. 144/2011 - mass. 35603; O. 134/2000 - mass. 25284 ). Qualora sussista l'evidenza del vizio difetto di competenza o di giurisdizione del giudice a quo , o nel processo a quo siano state sollevate specifiche eccezioni a riguardo, è richiesta al rimettente una motivazione esplicita, rispetto alla quale il giudizio della Corte costituzionale si ferma alla valutazione del suo carattere non implausibile, ancorché opinabile. Qualora, invece, difetti l'evidenza ictu oculi del vizio, l'ammissibilità della questione non è inficiata dalla mancanza di una motivazione espressa, là dove possa inferirsi che il giudice abbia non implausibilmente ritenuto implicita la sussistenza della sua competenza o giurisdizione. ( Precedenti: S. 65/2021 - mass. 43779; S. 267/2020 - mass. 43083; S. 24/2020 - mass. 42453; S. 189/2018 - mass. 40297; S. 269/2016 - mass. 39347 ).

Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla genitorialità - Limiti - Esclusione della c.d. maternità surrogata, a tutela della dignità della donna - Necessità, in ogni caso, di tutelare la relazione affettiva tra il minore e il partner del genitore biologico, per mezzo dell'adozione in casi particolari. (Classif. 081001).

Va escluso che il desiderio di genitorialità, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati, possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell' an e del quando , ma anche del quomodo . ( Precedente: S. 221/2019 - mass. 41563 ). La surrogazione di maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale. ( Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 272/2017 - mass. 41150 ). Lo sforzo di arginare la pratica della maternità surrogata - che richiede impegni anche a livello internazionale - non consente di ignorare la realtà di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico. Pertanto, l'adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall'assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostra una precipua vocazione a tutelare l'interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate. Essa presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull'idoneità dell'adottante, fermo restando che non può una valutazione negativa sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner. ( Precedenti: S. 32/2021 - mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 272/2017 - mass. 41151 ).

Minori - In genere - Necessità della tutela del loro primario interesse - Fondamento rinvenibile, oltre che nell'ordinamento interno, anche sul piano convenzionale internazionale. (Classif. 155001).

Il primario interesse del minore è principio riconducibile agli artt. 2, 30 e 31 Cost., e viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (quali la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini del 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione del 1968); nonché da fonti europee (artt. 24, comma 2, CDFUE, e 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte GUE e dalla Corte EDU. ( Precedenti: S. 102/2020 - mass. 43100; S. 272/2017 - mass. 41151; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 239/2014 - mass. 38138; S.11/1981 - mass. 10022 ).

Adozione e affidamento - In genere - Adozione di minori in casi particolari - Istituto a tutela di un interesse primario tutelato sul piano costituzionale, convenzionale e internazionale - Conseguente modifica della concezione dello status di figlio - Necessità, in omaggio ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, di riconoscere i rapporti civili del minore con i parenti dell'adottante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della normativa che esclude tale riconoscimento). (Classif. 006001).

La rete dei legami parentali incarna uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore. L'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983 - visto il combinarsi delle due finalità sottese all'istituto: quella vòlta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena - si fonda sull'accertamento giudiziale che essa realizzi il preminente interesse del minore; essa consente un'adozione aperta o mite, perché offre al minore la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui, senza recidere i legami con la famiglia d'origine, e pertanto senza forzare il ricorso all'adozione piena. ( Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43583; n. 221/2019 - mass. 41563; n. 272/2017 - mass. 41151; S. 383/1999 - mass. 24916 ; n. 183/1994 - mass. 20695 ). La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha inciso sulla concezione stessa dello status di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore. ( Precedente: S. 17/2017 - mass. 39539 ). Se è vero che lo status è appartenenza a una comunità, l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull'adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore dell'adottante, ma anche valutare l'ambiente familiare degli adottanti. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La disposizione censurata dal Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, mostra come l'adozione in casi particolari, se offre una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, non appare ancora del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali. Il diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determina infatti un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello status di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla ratio della normativa che associa a tale status il sorgere dei rapporti parentali. Ne consegue che al solo minore adottato in casi particolari vengono irragionevolmente negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, privandolo della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni. Al contempo, la disciplina censurata - in contrasto anche con l'art. 8 CEDU e gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, primo comma, Cost. - lede il minore nell'identità che gli deriva dall'inserimento nell'ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall'appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità, a partire da quelle più vicini, con i fratelli e con i nonni. La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d'altro canto, reputarsi superata adducendo la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d'origine. In realtà, l'aggiunta dei legami familiari dello stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori - sia quello adottivo che il genitore biologico - non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico).

Norme citate

  • legge-Art. 55

Parametri costituzionali