Pronuncia 79/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, promosso dal Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, nel procedimento instaurato da M. M., con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di M. M. e S. V. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udita nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta; uditi l'avvocato Massimo Clara per M. M. e S. V. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Emanuela NAVARRETTA, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Emanuela Navarretta
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Questioni relative alla competenza o alla giurisdizione - Necessità di motivazione esplicita, o solo non implausibile, a seconda che il difetto sia più o meno evidente. (Classif. 112002).
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla genitorialità - Limiti - Esclusione della c.d. maternità surrogata, a tutela della dignità della donna - Necessità, in ogni caso, di tutelare la relazione affettiva tra il minore e il partner del genitore biologico, per mezzo dell'adozione in casi particolari. (Classif. 081001).
Minori - In genere - Necessità della tutela del loro primario interesse - Fondamento rinvenibile, oltre che nell'ordinamento interno, anche sul piano convenzionale internazionale. (Classif. 155001).
Parametri costituzionali
Adozione e affidamento - In genere - Adozione di minori in casi particolari - Istituto a tutela di un interesse primario tutelato sul piano costituzionale, convenzionale e internazionale - Conseguente modifica della concezione dello status di figlio - Necessità, in omaggio ai principi di eguaglianza e di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, di riconoscere i rapporti civili del minore con i parenti dell'adottante (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della normativa che esclude tale riconoscimento). (Classif. 006001).
Norme citate
- legge-Art. 55
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8