Articolo 90 - CODICE ANTIMAFIA
((
L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.
dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
))
Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al capo V.
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Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.