Pronuncia 37/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, recante "Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue", promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1966 dal pretore di Spoleto nel procedimento civile vertente tra Mantucci Domenico ed altri e la Mensa vescovile di Norcia, iscritta al n. 17 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967; 2) ordinanze emesse il 23 dicembre 1966 dal pretore di Civitacastellana nei procedimenti civili vertenti tra Formini Vincenza ed altri e Paolucci Pietro, iscritte ai nn. 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 25 marzo 1967; 3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1967 dal pretore di Vitulano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Borselleca Salvatore e Marcarelli Cosimo e tra gli eredi di De Mezza Pietro e Sala Ermanno, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967; 4) ordinanza emessa il 2 gennaio 1967 dal pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Cardillo Amelia e Latino Claudio ed altro, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 13 maggio 1967; 5) ordinanza emessa il 13 febbraio 1967 dal pretore di Lercara Friddi nel procedimento civile vertente tra Lucania Salvatore e Lima Mancuso Salvatore, iscritta al n. 80 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 132 del 27 maggio 1967; 6) ordinanza emessa il 7 aprile 1967 dal pretore di Mazara del Vallo nel procedimento civile vertente tra Sala Rosaria e Cusumano Leonarda ed altri, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967; 7) ordinanze emesse il 5 aprile 1967 dal pretore di Velletri nel procedimento civile vertente tra Masella Nello e Cianfriglia Adele ed altri, l'11 aprile 1967 dal pretore di Guardia Sanframondi nel procedimento civile vertente tra Di Paola Filomena e Serrapochiello Agnese, il 1 aprile 1967 dal pretore di Terracina nel procedimento civile vertente tra Del Monte Lorenzo ed altri e Bona Emma ed altri, il 3 maggio 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento civile vertente tra Starrabba Gaetano e Di Giovanna Antonino, l'11 marzo 1967 dal pretore di Sezze nel procedimento civile vertente tra Spirito Salvatore e Bernetti Maria Felice ed altri e il 20 maggio 1967 dal pretore di Trapani nel procedimento civile vertente tra Schifano Filippa e Scio Antonio, iscritte ai nn. 101, 104, 108, 110, 111 e 113 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1967; 8) ordinanze emesse il 20 maggio 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Francesca e Venturino Giuseppa ed altri e il 6 maggio 1967 dal pretore di Alatri nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Boccardi Ambrogio ed altri e l'Ospedale San Benedetto di Alatri ed altri, iscritte ai nn. 123 e 127 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 29 luglio 1967; 9) ordinanze emesse il 20 e il 28 febbraio, 1 e 6 marzo 1967 dal pretore di Anagni nei procedimenti civili vertenti tra Castigli Pio e Ciangola Amedeo ed altri, Pellegrini Teresa e Di Fabio Adalberto, Morgia Salvatore e Apolloni Fernando, Giancone Amedeo e Ciangola Amedeo ed altri; il 18 maggio 1967 dal pretore di S. Stefano di Camastra nel procedimento civile vertente tra Aragona Pignatelli Anna Maria e Buono Francesco ed altri; il 7 giugno 1967 dal pretore di Pozzuoli nel procedimento civile vertente tra Pisano Biagio ed altri e Del Gaudio Luigi e il 1 giugno 1967 dal pretore di Paliano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Nori Pietro ed altri e D'Ottavi Mario ed altri, iscritte ai nn. 131, 132, 133, 134, 137, 144 e 146 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 del 19 agosto 1967; 10) ordinanze emesse il 3 febbraio 1967 dal pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra Ciprì Stefano ed altri e Imbornone Aurelio ed altri; il 6 aprile e il 21 giugno 1967 dal pretore di Frosinone nei procedimenti civili vertenti tra Cestra Luigi ed altri e Cestra Alessandro ed altri e tra Capogna Orlando e Pietro e Galluzzi Genio; il 23 marzo 1967 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Maiolino Giacomo e Marciano' Giuseppe ed altri e il 19 maggio 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Cacciatore Giuseppina ed altro e Pottino Gaetano, iscritte ai nn. 148, 154, 155, 158 e 160 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967; 11) ordinanze emesse il 13 giugno 1967 e l'11 luglio 1967 dal pretore di Solopaca nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Ciervo Michele e Di Mezza Filomena e Maria Teresa e tra Volpe Antonio e Borruto Domenica; il 16 giugno 1967 dal pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Puccini Torello ed altri ed il Capitolo della Basilica di San Giovanni in Laterano; il 18 luglio 1967 dal pretore di Bianco nel procedimento civile vertente tra Strangio Francesco ed altri e la Prebenda parrocchiale di Santa Maria della Pietà di San Luca, iscritte ai nn. 174, 175, 183 e 197 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967; 12) ordinanze emesse il 14 luglio 1967 dal pretore di Isernia nel procedimento civile vertente tra Rosselli Michele ed altri e la Parrocchia di San Michele Arcangelo di Monterodeni ed il 18 luglio 1967 dal pretore di Torre Annunziata nel procedimento civile vertente tra Matrone Costantino e la Parrocchia di Santa Maria del Soccorso all'Arenella di Napoli, iscritte ai nn. 205 e 211 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 271 del 28 ottobre 1967; 13) ordinanza emessa il 22 giugno 1967 dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Urso Pasquale e Casa Giuseppe ed altri, iscritta al n. 224 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell' 11 novembre 1967; 14) ordinanze emesse il 5 luglio 1967 dal pretore di Marano di Napoli nel procedimento civile vertente tra l'Opera nazionale combattenti e la Mensa vescovile di Aversa ed il 20 luglio 1967 dal pretore di Ramacca nel procedimento civile vertente tra Cannizzo Gaetano e Oliveri Giuseppe ed altri, iscritte ai nn. 228 e 233 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 295 del 25 novembre 1967; 15) ordinanze emesse il 2 agosto 1967 dal pretore di Terracina nel procedimento civile vertente tra l'Opera nazionale combattenti ed il Comune di Terracina; il 30 giugno 1967 dal pretore di Ariano Irpino nel procedimento civile vertente tra Schiavo Giovanni e gli Ospedali riuniti di Napoli e il 16 ottobre 1967 dal pretore di Genzano di Roma in tre procedimenti civili vertenti tra Bernardi Regina, Bernardi Isolina, Savini Filippo ed il Capitolo di San Pietro in Vaticano, iscritte a nn. 232, 236, 247, 248 e 249 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967; 16) ordinanze emesse il 7 ottobre 1967 dal pretore di Erico nel procedimento civile vertente tra Virgilio Giovanni Battista ed altro e Catania Salvatore; il 3 maggio 1967 dal tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Piazza Nicolò ed altri e Sammaritano Salvatore ed il 6 settembre 1967 dal pretore di Bisacquino nel procedimento civile vertente tra Starrabba Gaetano e Borzì Giuseppe, iscritte ai nn. 252, 253 e 261 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 del 23 dicembre 1967; 17) ordinanza emessa il 17 ottobre 1967 dal tribunale di Mistretta nel procedimento civile vertente tra Pignatelli Aragona Anna Maria e Maiorana Giuseppe ed altri, iscritta al n. 262 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 27 gennaio 1968; 18) ordinanza emessa il 20 ottobre 1967 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Severino Filippo e Barbera Giovanna, iscritta al n. 277 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968; 19) ordinanza emessa il 1 marzo 1968 dal pretore di Bojano nel procedimento civile vertente tra Di Iorio Costanza e Di Sisto Luigi e Carmine, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 4 maggio 1968; 20) ordinanza emessa il 22 maggio 1968 dal pretore di Torre del Greco nel procedimento civile vertente tra Garzilli Francesco ed altri e la Mensa arcivescovile di Napoli ed altro, iscritta al n. 117 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968; 21) ordinanza emessa il 22 luglio 1968 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento civile vertente tra Impellizzeri Lucia ed altri e Saglimbene Sebastiano, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione della Mensa vescovile di Norcia, della Mensa arcivescovile di Napoli, di Paolucci Pietro, Marcarelli Cosimo, Sala Ermanno, Lima Mancuso Salvatore, Starrabba Gaetano, Ciangola Amedeo, Di Fabio Adalberto, Apolloni Fernardo, Aragona Pignatelli Anna Maria, Imbornone Aurelio ed altri, Cestra Vincenzo ed altri, Galluzzi Genio, Marciano' Giuseppe e Giuseppa, Pottino Gaetano e Impellizzeri Lucia ed altri (concedenti) e dell'Opera nazionale combattenti, di Borselleca Salvatore, eredi di De Mezza Pietro, Masella Nello, Piori Biagio, Ciancone Amedeo, Nori Pietro ed altri, Ciprì Stefano ed altri, Mastrantoni Vincenzo, Velecchia Assunta, Mastracci Natale, Mastracci Umberto, Casa Giuseppe ed altri e Garzilli Francesco ed altri (enfiteuti); udita nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1968 la relazione del Giudice Luigi Oggioni; uditi gli avvocati Salvatore Orlando Cascio, Vincenzo Panuccio, Riccardo Leone, Giuseppe Todini, Giuseppe Abbamonte, Alberto Melito, Sebastiano Mastrobuono ed Alfredo Marziano, per i concedenti, gli avvocati Pietro Gasparri, Alessandro De Feo, Mario Diana, Guido Trapani, Antonio Ptzolu, Corrado Noulian, Achille Prinzivalli e Rosario Mazzone, per gli enfiteuti, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, fl 13 marzo 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Fri Mar 21 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 37/69 A. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO - LIMITI DEL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' DELL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.

Esula dal sindacato spettante alla Corte costituzionale ogni possibilita' di controllo sulle scelte politiche in senso lato operate dal legislatore, ed il controllo della Corte deve intendersi circoscritto alla verifica se il provvedimento legislativo sia inficiato da carenza assoluta di motivi logici e coerenti o da contraddizioni palesi sui presupposti, in modo da incidere negativamente nel campo di altri diritti costituzionalmente garantiti. Il riassetto dei rapporti enfiteutici agrari operato con la legge 22 luglio 1966, n. 607, per ottemperare alla ravvisata esigenza di un ridimensionamento dell'istituto, attiene alla scelta politica del legislatore, e dovendosi escludere la carenza assoluta dei motivi al riguardo e' infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge stessa, sollevata sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo.

Norme citate

  • legge-Art.

SENT. 37/69 B. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - ESCLUSIONE.

L'art. 2 della Costituzione enuncia in via generale la tutelabilita' di quei diritti di base che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana, mentre e' nelle norme successive che quei diritti sono poi singolarmente presi in considerazione e come tali, in vario modo, garantiti e tutelati. La questione di legittimita' della legge 22 luglio 1966, n. 607, sollevata per contrasto con l'art. 2 Cost., senza collegamento immediato diretto con specifiche violazioni di diritti umani e' pertanto infondata.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 C. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 13 - NON SI RIFERISCONO ALLE ENFITEUSI URBANE NE' A QUELLE "AD AEDIFICANDUM". UNIFORMITA' NORMATIVA PER RAPPORTI CHE SI ASSUMONO SOSTANZIALMENTE DIFFERENTI DALL'ENFITEUSI - ESCLUSIONE DI TALE ULTIMA CIRCOSTANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.

L'oggetto della legge 22 luglio 1966, n. 607, riguarda soltanto le enfiteusi di fondi rustici a fini di miglioramento agrario, e pertanto il giudizio della Corte relativamente all'assunta violazione del principio di eguaglianza per la pretesa uniformita' di disciplina cui la legge avrebbe assoggettato rapporti sostanzialmente differenti dall'enfiteusi, va limitato al riscontro del vizio lamentato in relazione ai rapporti espressamente assimilati nel trattamento a norma degli artt. 1 e 13, cioe' le prestazioni fondiarie perpetue, i rapporti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio e in altre parti del territorio nazionale, e i contratti agrari atipici. L'assoggettamento dei predetti rapporti ad una disciplina eguale a quella stabilita per le enfiteusi non integra peraltro il vizio lamentato, in quanto, per cio' che riguarda le prestazioni fondiarie perpetue, l'applicazione ad esse delle stesse regole dell'enfiteusi e' concetto consolidato per antica tradizione; per cio' che riguarda i rapporti a miglioria, circoscritti dalla norma in esame a quelli contemplati negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, il vizio stesso deve essere escluso in conformita' di quanto gia' ritenuto dalla Corte con la sent. n. 30 del 1966, che ha riconosciuto appunto legittima l'assimilazione normativa all'enfiteusi dei contratti menzionati nei citati artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; per cio' che riguarda infine i contratti atipici, l'art. 13 lett. c) condiziona l'equiparazione del trattamento alla loro accertata natura di contratti in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2
  • legge-Art.

SENT. 37/69 D. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PROCEDIMENTO A NORMA DEGLI ARTT. 2 E SEGG. DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - NATURA GIURISDIZIONALE - PRETESO CONTRASTO CON LA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE.

L'attivita' svolta dal Pretore a norma degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, ai fini della affrancazione delle enfiteusi ha natura giurisdizionale. Il sistema procedurale all'uopo previsto e' subordinato alla esibizione di una documentazione controllabile da tutte le parti in giudizio, si svolge attraverso la cognizione del pretore su tutti i presupposti della domanda si conclude con un provvedimento motivato, il che implica che la situazione da regolare sia tenuta presente dal giudice per lo meno nelle sue linee essenziali. Trattasi pertanto di un procedimento sommario volto ad operare l'immediata estinzione del diritto del concedente, salvo e riservato a tutte le parti il diritto a conseguire una piu' piena tutela giurisdizionale nella fase successiva, garantita dalla prevista facolta' per le parti stesse di proporre ricorso alla Sezione speciale di contratti agrari presso il Tribunale competente. D'altra parte la facolta' del Pretore di ordinare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale a favore del concedente e la pubblicazione mediante trascrizione degli atti inerenti al fondo, a cominciare dalla domanda di affranco, escludono che la trascrizione dell'ordinanza di affrancazione del Pretore, imposta dall'art. 4 della legge, comporti la possibilita' di conseguenze irreparabili ai danni del proprietario. Non sussiste pertanto la supposta menomazione del diritto di difesa per effetto della suddetta procedura.

Norme citate

  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 2

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 E. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - ART. 1 LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE CALCOLATO A NORMA DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 976 - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE - ESCLUSIONE.

L'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui prescrive che per la determinazione dei canoni debbasi fare riferimento al reddito dominicale, calcolato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 976, oltre la rivalutazione disposta con il D.Lg. 12 maggio 1947, n. 356, non incide illegittimamente sull'autonomia contrattuale dei privati. Questa infatti e' solo indirettamente tutelata dall'art. 41 Cost. e deve comunque cedere di fronte a motivi di ordine superiore economico e sociale considerati rilevanti dalla Costituzione, quali appunto e' dato rinvenire nel disegno che il legislatore si e' proposto con la legge in esame.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 F. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - DETERMINAZIONE DEL CANONE E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - ART. 1 LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - RIFERIMENTO AL REDDITO DOMINICALE CALCOLATO A NORMA DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 976 - CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO DELLA PROPRIETA' DEL NUOVO CODICE CIVILE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO.

In relazione alla particolarita' dei rapporti regolati dalla legge n. 607 del 1966 la misura del canone pone un problema di proporzione quantitativa nella coordinazione dei rispettivi interessi dei concedenti e degli enfiteuti, collegati all'art. 42 terzo comma della Costituzione. In base ai dati obbiettivi risultanti dalla relazione demandata dalla Corte al Ministero dell'agricoltura e' dimostrato che il divario tra canoni pattizi in denaro e canoni legali e', in via generale, per quanto riguarda i rapporti di antica costituzione, di limitata entita', tale da escludere che questi ultimi possano considerarsi puramente apparenti o simbolici. Inoltre, il principio della revisione del canone che ha conferito al contratto un nuovo elemento di rilievo e' stato introdotto solo con il libro delle proprieta' del nuovo codice civile, entrato in vigore il 28 ottobre 1941, e con limitati effetti per le vecchie enfiteusi. Cio' conferisce un elemento di ragione alla norma del primo ed ultimo comma dell'art. 1, che, col riferimento al 30 giugno 1939, realizza una soluzione intermedia tra quella originaria, e quella del cod. civ. 1942, senza rivelare sproporzioni tali da far considerare irrisorio il compenso alla proprieta' sacrificata, anche con riguardo al capitale di affranco, ricavato moltiplicando per quindici il canone annuo. Ad analoghe conclusioni si perviene riguardo ai canoni in natura, giacche' la calcolazione dell'equivalente in danaro, col sistema previsto dalla legge conduce, secondo i dati risultanti dalla relazione ministeriale, ad un divario tale da correggere, ma non vanificare la sostanza economica del rapporto. Pertanto per i contratti stipulati fino alla data suddetta e' da escludere il contrasto della norma impugnata con il diritto di proprieta' garantito dall'art. 42 Cost.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 G. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - CONTRATTI STIPULATI DOPO LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL LIBRO DELLA PROPRIETA' DEL NUOVO COD. CIVILE - SOSTANZA ECONOMICA - ELEMENTI NUOVI CHE VI HANNO INFLUITO - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 1 - RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE CATASTALE DEL 1939 AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI CANONI ANNUALI E DEL CAPITALE DI AFFRANCAZIONE - INDUCE INGIUSTIFICATE SPEREQUAZIONI - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Sulla sostanza economica dei contratti di enfiteusi sorti dopo la data del 28 ottobre 1941, hanno influito, da un lato, l'accadimento di imponenti fatti storici ed economici, dall'altro, la strutturazione in parte nuova che la legge civile ha loro assegnato particolarmente con il riconoscimento del diritto di revisione, che ha segnato il passaggio da una concezione statica del rapporto ad una concezione dinamica. Pertanto il riferimento alla qualifica catastale del 1939, per tali rapporti, assume aspetti inadeguati ed anacronistici, tali da indurre ingiuste sperequazioni, creando, come e' reso evidente anche dai dati riferiti nella relazione del ministero di agricoltura, una dissociazione profonda ed incolmabile tra il momento dell'incidenza indennizzabile sul diritto colpito ed il momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo. L'art. 1 viola cosi' l'art. 42 della Costituzione, e, entro i detti limiti, deve essere dichiarato illegittimo.

Norme citate

  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 H. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - AFFRANCAZIONE - PREVALENZA DELLA DEVOLUZIONE NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 972, ULT. COMMA, COD. CIVILE - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.

Gli artt. 8 e 9 della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernenti l'abrogazione del divieto, stabilito dall'art. 972, ult. comma, del codice civile, di ammettere l'affrancazione del fondo enfiteutico qualora intervenga una domanda giudiziale di devoluzione per deterioramento del fondo e non adempimento dell'obbligo di migliorarlo, mirano allo scopo di far rientrare nell'alveo del principio della prevalenza dell'affrancazione sulla devoluzione ogni ipotesi di fatto, senza alcuna eccezione. Tali norme pertanto non recano una direttiva immotivata, carente in modo assoluto di razionalita', e la detta finalita' abolitiva rientra nell'ambito dei poteri del legislatore, non sindacabili in questa sede. L'abrogazione cosi' disposta, pertanto, non e' in contrasto con l'art. 41 della Costituzione.

Norme citate

  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 9

Parametri costituzionali

SENT. 37/69 I. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - ART. 15: DECORRENZA RETROATTIVA DEI NUOVI CANONI DALL'ANNATA AGRARIA 1962-63 - ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI IL VERSAMENTO SIA STATO GIA' EFFETTUATO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - ART. 15 LEGGE N. 607 DEL 1966 - RETROATTIVITA' - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - SUSSISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALE DI IRRETROATTIVITA' DELLE LEGGI - ESCLUSIONE.

L'art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che, nell'attribuire decorrenza retroattiva alle misure dei nuovi canoni e delle altre prestazioni a partire dall'annata agraria 1962-63 ha fatto salvi i casi in cui il relativo versamento sia stato gia' effettuato, non da' luogo ad una disparita' di trattamento a danno di coloro che abbiano tempestivamente adempiuto alle loro obbligazioni, ma si uniforma al principio secondo cui la legge nuova non incide sui fatti esauriti, in tutto o in parte, sotto il vigore di quella precedente. E' pertanto infondata la questione di legittimita' della norma suddetta sollevata in relazione all'art. 3 Cost.. Egualmente infondata e' la questione sollevata contro la detta norma in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., dovendosi escludere, per giurisprudenza costante della Corte, l'esistenza di un principio generale di irretroattivita' delle leggi.

Norme citate

  • legge-Art. 15

SENT. 37/69 L. CONTRATTI AGRARI - ENFITEUSI - REVISIONE DECENNALE DEI CANONI ISTITUITA CON L'ART. 962 C.C. - ABROGAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607 - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 42, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.

L'art. 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione dell'art. 962 del codice civile concernente la revisione decennale dei canoni relativi ad enfiteusi rustiche, ha il significato di un ritorno al precedente sistema tradizionale, della inalterabilita' del canone, che costituiva una secolare caratterizzazione dell'istituto, innovato appunto dalla abrogata disposizione del codice civile; ed appartiene ad una valutazione discrezionale del legislatore, che non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Parimenti infondata e' la questione di illegittimita' del detto art. 18, nella parte in cui dispone l'abrogazione degli artt. 142, 144, 147 e 149 delle disposizione transitorie al codice civile, venendo la questione stessa ad inserirsi direttamente nei motivi che hanno condotto al rigetto delle censure svolte, per quanto riguarda le antiche enfiteusi.

Norme citate

  • legge-Art. 18
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 147
  • codice civile-Art. 962
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 144
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 149
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 142

Parametri costituzionali