Pronuncia 168/1972
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 636, 637, 642, secondo comma, 645 e 646 del codice di procedura penale e degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Librera Gennaro, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971; 2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a carico di D'Alessandro Vincenzo e di Conti Luigi, iscritte ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972; 3) ordinanza emessa il 22 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972; 4) ordinanza emessa il 31 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Torino nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Cadin Renzo, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972; 5) ordinanze emesse l'8 e il 20 marzo 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza rispettivamente a carico di Pandi Giorgio e di Bruni Giancarlo, iscritte ai nn. 138 e 154 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972 e n. 158 del 21 giugno 1972. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 645 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di mancata notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei provvedimenti che la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la facoltà dei giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche, prima di dichiararne la irreperibilità e di disporre il deposito degli atti o provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, 109, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn.431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, nonché n. 102 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Nicola Reale
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CHIARELLI
Massime
SENT. 168/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI RIGUARDANTI L'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI NON ANCORA PRONUNZIATI, IN RELAZIONE AL LORO EVENTUALE CONTENUTO DISPOSITIVO ED ALLA SUPPOSTA INCIDENZA SULL'INTERESSE DELLE PARTI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 642
- codice di procedura penale 1930-Art. 646
SENT. 168/72 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - INTERVENTO DELLA PERSONA INTERESSATA, INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637 - ASSUNTA DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA DETTATA PER IL PROCESSO ORDINARIO E PROSPETTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER EFFETTO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 636
- codice di procedura penale 1930-Art. 637
Parametri costituzionali
SENT. 168/72 C. MISURE DI SICUREZZA - DIFESA (DIRITTO DI) - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - SOGGETTO PASSIVO - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO SIA PERSONALE CHE PER MEZZO DEL DIFENSORE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637; COST., ART 24, SECONDO COMMA).
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 637
- codice di procedura penale 1930-Art. 636
Parametri costituzionali
SENT. 168/72 D. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI ALL'INTERESSATO IRREPERIBILE - COD. PROC. PEN., ART. 645 - PREVISIONE DI FACOLTA' E NON DI OBBLIGO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI ORDINARE NUOVE RICERCHE PRIMA DI DICHIARARE L'IRREPERIBILITA' E DI DISPORRE IL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA CON AVVISO AL DIFENSORE DI FIDUCIA O DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 645