Pronuncia 168/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 636, 637, 642, secondo comma, 645 e 646 del codice di procedura penale e degli artt. 102 e 109, secondo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Pisa nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Librera Gennaro, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971; 2) ordinanze emesse il 24 maggio 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza a carico di D'Alessandro Vincenzo e di Conti Luigi, iscritte ai nn. 431 e 432 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972; 3) ordinanza emessa il 22 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972; 4) ordinanza emessa il 31 gennaio 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Torino nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Cadin Renzo, iscritta al n. 102 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972; 5) ordinanze emesse l'8 e il 20 marzo 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nei procedimenti per misure di sicurezza rispettivamente a carico di Pandi Giorgio e di Bruni Giancarlo, iscritte ai nn. 138 e 154 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972 e n. 158 del 21 giugno 1972. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del'11 ottobre 1972 il Giudice relatore Nicola Reale; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 642 e 646 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 13, 27, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione, con le ordinanze n. 118 del 1971 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pisa; e nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 645 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di mancata notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei provvedimenti che la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la facoltà dei giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche, prima di dichiararne la irreperibilità e di disporre il deposito degli atti o provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio; 3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn. 431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, 109, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, con le ordinanze nn.431, 432 e 467 del 1971, 138 e 154 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, nonché n. 102 del 1972 del giudice di sorveglianza presso il tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 168/72 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONI RIGUARDANTI L'EFFICACIA DI PROVVEDIMENTI NON ANCORA PRONUNZIATI, IN RELAZIONE AL LORO EVENTUALE CONTENUTO DISPOSITIVO ED ALLA SUPPOSTA INCIDENZA SULL'INTERESSE DELLE PARTI - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (COD. PROC. PEN., ARTT. 642 E 646).

Vanno dichiarate inammissibili per palese difetto di rilevanza - in quanto non rivestono i caratteri di pregiudizialita' ed incidentalita' quali sono richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le questioni di legittimita' costituzionale riguardanti l'efficacia di provvedimenti, da emanarsi dagli stessi giudici remittenti ma al momento non ancora pronunziati, in relazione all'eventuale contenuto dispositivo degli stessi e alla loro supposta incidenza sull'interesse delle parti; in relazione, cioe', a circostanze ed a requisiti futuri ed incerti e comunque attinenti a fasi ulteriori del procedimento, condizionate a specifiche statuizioni, al presente soltanto ipotizzabili. (Nella specie, erano stata sollevata questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 642 e 646 cod. proc. pen. - in riferimento agli artt. 3, 13, 27, comma secondo, 102 e 112 Cost. - nel corso di procedimenti pendenti davanti a giudici di sorveglianza, per l'applicazione di misure di sicurezza; nonostante si fosse ancora nella fase di primo grado del procedimento, i giudici rimettenti avevano assunto la pregiudizialita' necessaria delle questioni di legittimita' costituzionale di quegli articoli, nelle parti in cui si dispone che il ricorso dell'interessato non sospende l'esecuzione del decreto del giudice di sorveglianza, a meno che il pubblico ministero vi consenta, mentre ne impone la sospensione a seguito della impugnazione del pubblico ministero e, correlativamente, si prevede che, nelle ipotesi di revoca delle misure di sicurezza, e' sospesa l'esecuzione del provvedimento del giudice di sorveglianza, in pendenza del termine stabilito per la proposizione del ricorso ad opera di quest'ultimo).

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 642
  • codice di procedura penale 1930-Art. 646

SENT. 168/72 B. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - INTERVENTO DELLA PERSONA INTERESSATA, INVESTIGAZIONI DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637 - ASSUNTA DIVERSITA' DALLA DISCIPLINA DETTATA PER IL PROCESSO ORDINARIO E PROSPETTATA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISPOSIZIONI GIA' DICHIARATE PARZIALMENTE ILLEGITTIME - ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER EFFETTO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Secondo la ratio della precedente decisione della Corte - che ha riconosciuto la illegittimita' degli artt. 636 e 637 cod. proc. pen., nella parte in cui comportano che i provvedimenti del giudice di sorveglianza siano adottati senza la tutela del diritto di difesa, sul presupposto che la dimensione di tale diritto nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza va considerata in relazione all'interesse che ne e' oggetto vale a dire quello supremo della liberta' personale - devono oggi ritenersi operanti in tale procedimento le parallele disposizioni dettate per il processo ordinario, nei limiti in cui le stesse risultino compatibili con la peculiare struttura, con l'oggetto e con le finalita' dello speciale giudizio per l'applicazione di dette misure. Ne consegue che le succitate disposizioni comportano ormai, nel contenuto normativo risultante dalla precedente pronuncia della Corte, che l'interessato debba essere tempestivamente edotto dei fatti in merito ai quali e' chiamato a fare dichiarazioni e sui quali il giudice intende dirigere o ha diretto le investigazione e gli accertamenti, perche' in ordine ad essi ed ai relaviti risultati sia posto in grado di svolgere le proprie difese. Esse, pertanto, non risultano in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. Cfr.: sent. n. 53 del 1968.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 636
  • codice di procedura penale 1930-Art. 637

SENT. 168/72 C. MISURE DI SICUREZZA - DIFESA (DIRITTO DI) - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - SOGGETTO PASSIVO - DIRITTO DI DIFESA - ESERCIZIO SIA PERSONALE CHE PER MEZZO DEL DIFENSORE. (COD. PROC. PEN., ARTT. 636 E 637; COST., ART 24, SECONDO COMMA).

Al soggetto passivo del procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza deve essere assicurato l'esercizio del diritto di difesa, sia personalmente sia per mezzo del difensore, con facolta' di essere assistito in tutti gli atti nei quali ne e' ammesso l'intervento delle disposizioni vigenti.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 637
  • codice di procedura penale 1930-Art. 636

Parametri costituzionali

SENT. 168/72 D. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - COMUNICAZIONE DI ATTI O PROVVEDIMENTI ALL'INTERESSATO IRREPERIBILE - COD. PROC. PEN., ART. 645 - PREVISIONE DI FACOLTA' E NON DI OBBLIGO DEL GIUDICE DI SORVEGLIANZA DI ORDINARE NUOVE RICERCHE PRIMA DI DICHIARARE L'IRREPERIBILITA' E DI DISPORRE IL DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA CON AVVISO AL DIFENSORE DI FIDUCIA O DI UFFICIO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Poiche' anche le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti indicati, ai fini dell'esecuzione delle misure di sicurezza, nell'articolo 645 cod. proc. pen., devono essere volte, prima di dichiararne la irreperibilita', ad una reale conoscenza, dell'interessato o quanto meno alla conoscenza legale di esse, con le modalita' previste a garanzia del diritto di difesa, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 645 cod. proc. pen., nella parte in cui affida alla discrezionalita' del giudice di sorveglianza (anziche' fargliene obbligo) di emanare l'ordine che siano eseguite nuove ricerche dell'interessato, destinatario delle comunicazioni suddette, dopo quelle infruttuosamente svolte dagli organi incaricati delle notificazioni, ed in quella in cui consente che sia pretermesso il deposito degli atti in cancelleria ed il contestuale avviso al difensore, eventualmente nominato dall'ufficio, previe le nuove ricerche dell'interessato, il tutto secondo le modalita' dell'art. 170, secondo comma, cod. proc. pen., che, essendo norma di carattere generale, e' applicabile anche nel procedimento per l'applicazione di misure di sicurezza.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 645

SENT. 168/72 E. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA' - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La presunzione di pericolosita' esprime le valutazioni, desunte da comune esperienza, secondo indicazioni sociocriminologiche discrezionalmente apprezzate dal legislatore, le quali alla reiterazione di fatti criminosi, gia' accertati a seguito di processi penali, danno significato di probabilita' o temibilita' di un ulteriore futuro comportamento criminoso. E cio' anche al fine dell'applicazione, con provvedimento del giudice, di misure di sicurezza, le quali ex se tendono ad un risultato che eguaglia quella rieducazione cui deve mirare la pena. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., il quale esclude che il giudice proceda al concreto accertamento della pericolosita' sociale di chi ope legis deve essere considerato dedito abitualmente al delitto. Cfr.: sentt. n. 19 del 1966 e n. 68 del 1967.

Parametri costituzionali

SENT. 168/72 F. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - ABITUALITA' NEL DELITTO PRESUNTA DALLA LEGGE - COD. PEN., ART. 102 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI ABITUALITA' RITENUTA DAL GIUDICE EX ART. 103 COD. PEN. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' da escludere che, ai sensi dell'art. 102 cod. pen., derivi disparita' di trattamento nei confronti di soggetti che, per i precedenti penali, in relazione al tempo, nonche' alla gravita' ed indole dei delitti commessi, siano passibili di qualificazione penale soggettiva ipso iure - e non a seguito di valutazioni rimesse, caso per caso, al giudice -, rispetto ad ipotesi che per la loro minore rilevanza, desumibile dai criteri indicati dall'art. 103 cod. pen., il legislatore ha ravvisato non suscettibili di generalizzata significazione ai fini di prevenzione criminale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 102 cod. pen., concernente l'abitualita' presunta, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Parametri costituzionali

SENT. 168/72 G. REATO IN GENERE - ABITUALITA' E PROFESSIONALITA' NEL REATO - DICHIARAZIONE DI DELINQUENZA ABITUALE - COD. PEN., ART. 109 SECONDO COMMA - SOGGETTI CHE SI TROVINO NELLE CONDIZIONI PREVEDUTE DAGLI ARTT. 102 E 103 COD. PEN. - POSSIBILITA' DI PRONUNZIA IN OGNI TEMPO, ANCHE DOPO L'ESECUZIONE DELLA PENA, SULLA BASE DELLA CONDOTTA GIA' CONSIDERATA NELLA SENTENZA DI CONDANNA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 109, secondo comma, cod. pen., col riferire l'accertamento della qualita' di delinquente abituale allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della pronunzia della condanna, ha inteso sottrarre il trattamento del condannato a successive evenienze, a ritardi oppure anche a disfunzioni dell'apparato giudiziario escludendo che da questi eventi possa trarsi vantaggio. Ne' da cio' puo' derivare pregiudizio nei confronti di chi, nel tempo intercorso dopo la condanna, ha dato prova di ravvedimento e di reinserimento nell'ordine sociale, in quanto venga assoggettato tardivamente a restrizioni della liberta' personale anche con l'imposizione di misure di sicurezza, giacche' non mancano nell'ordinamento opportuni temperamenti al rigore di detta disposizione. Essa, pertanto, non contrasta con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione di delinquenza abituale, a carico del soggetto che versi nelle condizioni prevedute dalle precedenti disposizioni degli artt. 102 e 103, puo' essere pronunziata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena (ovviamente ove non vi abbia provveduto il giudice della cognizione) sulla base della condotta gia' considerata nella sentenza di condanna, senza che possa tenersi conto della condotta successiva del colpevole.