Pronuncia 149/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142, 2150, primo comma, del codice civile e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1970 dal pretore di Pietrasanta nel procedimento civile vertente tra Benedetti Ivo ed altro e Galleni Piera, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 16 giugno 1971. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2141, 2142 e 2150 del codice civile e dell'art. 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (norme in materia di contratti agrari), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, comma secondo, 16, comma primo, 24, comma primo, e 29, comma secondo, della Costituzione sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Wed Jul 18 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 149/73. AGRICOLTURA - CONTRATTI AGRARI - MEZZADRIA - COD. CIV., ARTT. 2141, 2142, 2150, PRIMO COMMA, E LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 7 - RINUNCIA AL RAPPORTO DI MEZZADRIA E ATTI DI OBBLIGAZIONE COMPIUTI CON TERZI DAL MEZZADRO - RILEVANZA PER LA FAMIGLIA COLONICA - POSIZIONE E POTERI DEL CAPO DI QUESTA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2, 3, 4, SECONDO COMMA, 16, PRIMO COMMA, 24, PRIMO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La mezzadria costituisce un rapporto contrattuale associativo, avente per oggetto la coltivazione di un fondo rustico e l'esercizio di attivita' connesse al fine di dividere tra le parti contraenti i prodotti e gli utili, concluso tra il concedente e la famiglia colonica rappresentata dal capo di essa, designato o riconosciuto come tale per atto espresso o tacito di volonta' di tutti coloro che ne fanno parte o si riconoscono far parte di essa. I poteri di rappresentanza, per quanto riguarda i singoli membri, attengono solo al rapporto di mezzadria nei confronti del concedente e dei terzi; sono limitati, quindi, alla mera sfera degli interessi patrimoniali, della tutela dei rapporti lavorativi e della direzione e distribuzione delle funzioni, non implicando, invece, alcun illegittimo potere autoritativo sui componenti della famiglia stessa che, pertanto, rimangono liberi, sia nella scelta della propria attivita' di lavoro, sia nella liberta' di movimento, compresa quella di uscire dal territorio nazionale e di rientrarvi, nonche' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei propri diritti di singolo membro della famiglia colonica anche nei confronti del capo di essa. Va pertanto dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito nei confronti degli artt. 2141, 2142 e 2150 cod. civ. e dell'art. 7 l. 15 settembre 1964, n. 756, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 16, primo comma, 24, primo comma, e 29, secondo comma, Cost..