Pronuncia 10/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 555, terzo comma, 456, secondo comma, e 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 2 marzo 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Mujanovic Kasim, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Hakimi Noureddin, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei confronti dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio debba essere notificato all'imputato straniero, che non conosce la lingua italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del combinato disposto formato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p. e dall'art. 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso contemplato dall'art. 456, secondo comma, c.p.p., comprensivo dell'indicazione del termine entro cui richiedere il giudizio abbreviato, debba essere tradotto nella lingua conosciuta dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Antonio Baldassarre
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CASAVOLA
Massime
SENT. 10/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE - LIMITI - NON IRRAGIONEVOLE INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DELLA NORMA APPLICABILE - SINDACABILITA' - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 10/93 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO AD ESSERE INFORMATO DELLA NATURA E DEI MOTIVI DELL'ACCUSA IN LINGUA A LUI NOTA - GARANZIA APPRESTATA DA CONVENZIONI INTERNAZIONALI - NORME DELLE LEGGI DI ESECUZIONE - NON ABROGABILITA' DELLE STESSE CON DISPOSIZIONI DI LEGGI ORDINARIE.
Parametri costituzionali
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art.
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art.
- legge-Art.
- legge-Art. 2
- legge-Art.
SENT. 10/93 C. PROCESSO PENALE - DIRITTO DELL'IMPUTATO AD ESSERE INFORMATO DELLA NATURA E DEI MOTIVI DELL'ACCUSA IN LINGUA A LUI NOTA - GARANZIE COSTITUZIONALI - RIFLESSI SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME DEL CODICE.
Parametri costituzionali
SENT. 10/93 D. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DIRITTO ALL'ASSISTENZA DI UN INTERPRETE - NORMATIVA CODICISTICA - AMBITO DI APPLICAZIONE - INTERPRETAZIONE NECESSARIAMENTE ESTENSIVA - FONDAMENTO.
Norme citate
SENT. 10/93 E. PROCESSO PENALE - IMPUTATO STRANIERO NON A CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI AL PRETORE E DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO CONTENENTE L'AVVISO E IL TERMINE PER IL RITO ABBREVIATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA TRADUZIONE DI TALI ATTI IN LINGUA A LUI NOTA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA RELATIVO ALL'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DELLE NORME PROCESSUALI ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RATIFICATE - ESCLUSIONE - RITENUTA NECESSITA' DELLA TRADUZIONE DEGLI ATTI IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art.
- patto internazionale dei diritti civili e politici-Art.
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art.
- legge-Art. 2
- legge-Art. 6
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 3