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Pronuncia 131/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. francesco guizzi, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 settembre 1995 dal Tribunale di Bolzano, il 22 e il 27 settembre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Vicenza, il 3 ottobre 1995 dal Tribunale di Verbania, il 29 settembre 1995 dal Tribunale di Oristano, il 3 e il 10 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Savona, il 6 ottobre 1995 dalla Corte di Assise di Varese, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di Benevento, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Brescia, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il 5 ottobre 1995 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 785, 788, 798, 815, 826, 827, 831, 837, 839, 842, 848, 849, 880, 881 e 894 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Vito Saccani; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi gli avvocati Paolo Fava e Beniamino Migliucci per Vito Saccani.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996. Il presidente: FERRI Il redattore: ZAGREBELSKY Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Massime

SENT. 131/96. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE, QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' O DEL TRIBUNALE D'APPELLO, HA CONCORSO A PRONUNCIARE UN PROVVEDIMENTO SULLA LIBERTA' PERSONALE - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA DELL'IMPUTATO - RICHIAMO ALLA SENT. DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/95 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi costituzionali del "giusto processo" e, quindi, dell'esigenza di imparzialita' del giudice, l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede: a) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; b) - l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta - in quanto - posto che le incompatibilita' dei giudici determinate da ragioni interne allo svolgimento del processo sono finalizzate ad evitare che condizionamenti, o apparenze di condizionamenti, derivanti da precedenti valutazioni cui il giudice sia stato chiamato nell'ambito del medesimo procedimento, possano pregiudicare o far apparire pregiudicata l'attivita' di "giudizio"; che la l. n. 332 del 1995 richiede un giudizio probabilistico in ordine alla colpevolezza, assai piu' approfondito che non in passato e tale da superare, ai fini della valutazione circa l'esistenza del pregiudizio in ordine alla decisione sulla responsabilita', la distinzione tra valutazioni di tipo indiziario, rilevati in sede cautelare, e giudizio sul merito dell'accusa in sede dibattimentale; e che proprio l'intensita' di tale garanzia in tale sede impone, per il giudice che ivi si e' pronunciato, il divieto di partecipare al giudizio sul merito dell'accusa, rovesciandosi altrimenti, la garanzia del "favor libertatis" rigorosamente assicurata nella fase cautelare in prevenzione a danno dell'imputato nel giudizio di merito - per un verso, il riesame dell'atto che dispone la misura cautelare (art. 309 cod. proc. pen.) comporta sempre un giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita'; e, per l'altro, il giudizio d'appello (art. 310 cod. proc. pen.), nella misura in cui il suo oggetto implichi valutazioni relative a profili di merito, si risolve parimenti in un giudizio sulla responsabilita'. - S. nn. 496/1990; 401/1991 e 502/1991; 124/1992, 186/1992, 261/1992 e 339/1992; 439/1993; 453/1994 e 455/1994; 432/1995 e 448/1995; O. nn. 516/1991; 180/1992; 157/1993; 24/1996. red.: S. Di Palma