Pronuncia 131/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. luigi mengoni, prof. enzo cheli, dott. renato granata, prof. giuliano vassalli, prof. francesco guizzi, prof. cesare mirabelli, prof. fernando santosuosso, avv. massimo vari, dott. cesare ruperto, dott. riccardo chieppa, prof. gustavo zagrebelsky, prof. valerio onida, prof. carlo mezzanotte;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 20 settembre 1995 dal Tribunale di Bolzano, il 22 e il 27 settembre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Vicenza, il 3 ottobre 1995 dal Tribunale di Verbania, il 29 settembre 1995 dal Tribunale di Oristano, il 3 e il 10 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Avellino, il 27 settembre 1995 dal Tribunale di Savona, il 6 ottobre 1995 dalla Corte di Assise di Varese, il 2 ottobre 1995 dal Tribunale di Benevento, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di Brescia, il 12 ottobre 1995 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere e il 5 ottobre 1995 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 785, 788, 798, 815, 826, 827, 831, 837, 839, 842, 848, 849, 880, 881 e 894 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49, 50, 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Vito Saccani; Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Uditi gli avvocati Paolo Fava e Beniamino Migliucci per Vito Saccani.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede: l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.) si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 cod. proc. pen.) si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996. Il presidente: FERRI Il redattore: ZAGREBELSKY Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 24 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI