Pronuncia 273/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, promossi con n. 4 ordinanze emesse il 21 giugno, il 23 giugno, il 14 giugno 1995 e il 31 maggio 1995 dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 795, 796, 817 e 850 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48, 49 e 51, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Solinas Giuseppe, nonché nel corso di altri giudizi - alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme anteriori, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - tutti pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995, informava l'autorità giudiziaria circa l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati dalle udienze penali; che rilevata la tempestività della comunicazione e la legittimità dell'impedimento dei difensori, alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale impedimento è riconducibile al fenomeno dell'astensione di avvocati e procuratori dalle udienze, il Tribunale di Sassari ha sollevato, per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale; che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora ritenuto legittimo, l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata, in spregio delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 101 e 102; che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche l'art. 2 della Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi è, certo, l'esame della res litigiosa entro termini ragionevoli. Considerato che il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attività; che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per l'identità della materia; che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione di costituzionalità, giacché essa muove dall'erroneo presupposto che la libertà dei professionisti non incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario non essendosi ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre; che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, facendo così recedere la "libertà sindacale" di fronte ai valori costituzionali primari; che allo scopo di evitare l'insorgere di difficoltà applicative è stata accolta, in quella sede, la questione di legittimità costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi primo e quinto, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Francesco Guizzi

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: FERRI

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 273/96. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848), 24, 101, 102 E 134 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 171/1996, dove, allo scopo di evitare difficolta' applicative, e' stata accolta la questione di legittimita' attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con conseguente declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza. red.: G. Leo

Parametri costituzionali