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Pronuncia 381/1999

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal pretore di Belluno nel procedimento penale a carico di Aurelio Corrado, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione di Aurelio Corrado nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, dal pretore di Belluno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

Massime

SENT. 381/99 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - SOPRAVVENUTA NUOVA NORMATIVA A MODIFICA DELLA DISPOSIZIONE DENUNCIATA - INAPPLICABILITA', PER ESPRESSA PREVISIONE, AI GIUDIZI IN CORSO - PERDURANTE RILEVANZA NEL GIUDIZIO PRINCIPALE DELLA QUESTIONE PROPOSTA SULLA NORMA PREVIGENTE - FATTISPECIE.

Nonostante la sopravvenuta legge 2 dicembre 1998, n. 420, che, sostituendo la norma denunciata, ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati, perdura la rilevanza nel giudizio principale, indipendentemente dalla identita' e continuita' del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della legge di novellazione, denunciato dal giudice rimettente nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale nel caso in cui un magistrato gia' in servizio nel distretto assuma la qualita' di persona offesa o danneggiata dal reato per fatti commessi successivamente al suo trasferimento, ma riferiti unicamente ed immediatamente all'esercizio delle funzioni che egli ha svolto in quel distretto; e cio' in quanto la nuova legge si applica, per espressa previsione normativa, esclusivamente ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore.

SENT. 381/99 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - IPOTESI IN CUI IL MAGISTRATO E' PERSONA OFFESA O DANNEGGIATA DA UN REATO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO - DISCIPLINA IN DEROGA ALLE REGOLE GENERALI - POSSIBILITA' DI RICOMPRENDERVI IL CASO IN CUI I FATTI, PER I QUALI SI PROCEDE PENALMENTE, SIANO STATI COMMESSI SUCCESSIVAMENTE AL TRASFERIMENTO DEL MAGISTRATO IN UN UFFICIO GIUDIZIARIO DI ALTRO DISTRETTO E SIANO RIFERIBILI ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN PRECEDENZA DAL MEDESIMO MAGISTRATO NEL DISTRETTO NEL QUALE SI PROCEDE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA COMPROMISSIONE DELL'IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEL GIUDICANTE, CON MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE IN MATERIA - ESERCIZIO NE' ARBITRARIO O IRRAZIONALE, NE' LESIVO DELLE GARANZIE PREORDINATE A UN GIUSTO PROCESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 107 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non comprende tra i casi che, nei procedimenti riguardanti i magistrati, danno luogo allo spostamento della competenza territoriale, l'ipotesi in cui i fatti, per i quali si procede penalmente, siano stati commessi successivamente al trasferimento del magistrato in ufficio giudiziario di altro distretto e siano riferibili unicamente ed immediatamente all'attivita' svolta in precedenza dal medesimo magistrato nel distretto nel quale si procede. Il criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza stabilito dall'art. 11 cod. proc. pen. - che, al fine di circoscrivere i casi di spostamento della competenza territoriale, attribuisce rilievo ad elementi oggettivi estrinsecamente verificabili - non appare arbitrario o irrazionale ne' lesivo delle garanzie preordinate ad un giusto processo; tanto piu' considerandosi che altre situazioni nelle quali si possa in concreto dubitare della imparzialita' del giudice, in ragione di rapporti personali, innestati sul rapporto di ufficio, possono e debbono trovare soluzione ricorrendo agli istituti della astensione e della ricusazione, egualmente preordinati a garantire tale indefettibile imparzialita'. Ne' tale limitazione dei casi di spostamento della competenza territoriale viola il principio di eguaglianza, giacche' le situazioni poste a raffronto non sono identiche, diverso essendo il rapporto inerente all'esercizio attuale delle funzioni nel distretto competente per il giudizio o all'esercizio di esse al momento del fatto - che in base alla disposizione impugnata da' luogo allo spostamento della competenza -, rispetto alle molteplici situazioni - per cui lo spostamento di competenza viene nel caso invocato - che possono verificarsi quando l'esercizio delle funzioni sia cessato e, quindi, vi e' un distacco tra tale esercizio e l'ufficio competente per il giudizio. Ugualmente insussistente e' la denunciata violazione del principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, non essendo tale parametro pertinente (v. massima C).

SENT. 381/99 C. UFFICI PUBBLICI - BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' - CANONI COSTITUZIONALI - APPLICABILITA' AGLI UFFICI GIUDIZIARI, LIMITATAMENTE ALL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E NON ALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.

Il principio di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione, alla cui realizzazione e' vincolata l'organizzazione dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), riguarda gli organi dell'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'ordinamento amministrativo, mentre non si estende all'esercizio della giurisdizione. - V., tra le molte, S. nn. 53/1998 e 313/1995; O. nn. 68/1999 e 189/1997.

Parametri costituzionali