About

Pronuncia 197/2003

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, notificati il 17, il 19, il 21 e il 18 maggio 2001, depositati in cancelleria il 25, il 28 e il 31 successivi ed iscritti ai nn. 29, 30, 31 e 34 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti ; uditi gli avvocati Alberto Romano per le Regioni Piemonte e Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Piero Alberto Capotosti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIEPPA

Massime

Questione promossa in via principale avverso disposizioni di legge statale - Ricorsi anteriori alla modifica del titolo v cost. - Decisione alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali.

Le questioni di legittimità costituzionale in via principale proposte anteriormente all?entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 debbono essere risolte alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali invocate come parametri. - In termini, richiamate le sentenze n. 422 e n. 376/2002.

Parametri costituzionali

  • legge costituzionale-Art.

Turismo - Principî e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del presidente del consiglio dei ministri, d?intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorsi delle regioni piemonte, lombardia, veneto e liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle regioni - Operatività immediata della legge censurata limitata ad aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilità ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.

Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Non risulta, infatti, che, nel periodo anteriore all?entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, le disposizioni censurate abbiano in pratica prodotto effetti lesivi tali da determinare un?invasione nella sfera di attribuzioni delle Regioni ricorrenti. Essendo, invece, pacifico che dopo il nuovo titolo V della Costituzione le Regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari ? come anche confermato nel quadro normativo conseguente all?emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, di attuazione della legge denunciata ?, attraverso una disciplina legislativa che può essere anche sostitutiva di quella statale, risulta chiara la sopravvenuta carenza d?interesse delle Regioni ricorrenti all?annullamento delle disposizioni statali censurate. - In tema di ammissibilità di una disciplina regionale anche sostitutiva di quella statale, menzionata la sentenza n. 510/2002.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 3
  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 7
  • legge-Art. 8
  • legge-Art. 9
  • legge-Art. 10
  • legge-Art. 11

Parametri costituzionali