Pronuncia 197/2003
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante "Riforma della legislazione nazionale del turismo", promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria, notificati il 17, il 19, il 21 e il 18 maggio 2001, depositati in cancelleria il 25, il 28 e il 31 successivi ed iscritti ai nn. 29, 30, 31 e 34 del registro ricorsi 2001. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 febbraio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti ; uditi gli avvocati Alberto Romano per le Regioni Piemonte e Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia, Gustavo Romanelli per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Piero Alberto Capotosti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CHIEPPA
Massime
Questione promossa in via principale avverso disposizioni di legge statale - Ricorsi anteriori alla modifica del titolo v cost. - Decisione alla stregua delle previgenti disposizioni costituzionali.
Parametri costituzionali
- legge costituzionale-Art.
Turismo - Principî e obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del settore - Fissazione rimessa alla competenza regolamentare del presidente del consiglio dei ministri, d?intesa con la conferenza stato-regioni - Ricorsi delle regioni piemonte, lombardia, veneto e liguria - Prospettata lesione delle competenze regionali, del principio di leale collaborazione e del ruolo costituzionale delle regioni - Operatività immediata della legge censurata limitata ad aspetti organizzativi di competenza statale - Possibilità ulteriore di disciplina regionale in materia - Sopravvenuta carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità della questione.
Norme citate
- legge-Art. 1
- legge-Art. 2
- legge-Art. 3
- legge-Art. 4
- legge-Art. 5
- legge-Art. 6
- legge-Art. 7
- legge-Art. 8
- legge-Art. 9
- legge-Art. 10
- legge-Art. 11
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 87
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- legge-Art. 1
- legge-Art. 2
- decreto legislativo-Art. 43
- decreto legislativo-Art. 44