Pronuncia 310/2008

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 12 luglio 2007 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di V. G., iscritta al n. 772 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella camera di consiglio dell'11 giugno 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Maria Rita SAULLE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Maria Rita Saulle

Data deposito: Wed Jul 30 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Estradizione - Estradizione di minorenni - Competenza a decidere sull'estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti - Attribuzione alla Corte d'Appello anziché alla sezione di Corte di Appello per i minorenni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di legalità e di personalità della responsabilità penale, nonché dei principi posti a tutela della gioventù e a salvaguardia della salute psicofisica dei minori - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 701 e 704 cod. proc. pen., censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 31 e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono alla Corte d'appello e non alla sezione di Corte di appello per i minorenni la competenza a decidere sulla estradizione di soggetti minorenni all'epoca dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Posto che l'art. 18 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 attribuisce alla Corte di appello, sezione per i minorenni, tutte le competenze di secondo grado nei procedimenti a carico di minori, così ribadendo la preminenza, nell'ambito del procedimento penale, dell'interesse del minore, che trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato, le norme censurate, nel riferirsi esplicitamente alla Corte di appello quale organo competente in materia di estradizione, devono essere interpretate nel senso che, se il relativo procedimento riguarda un minore, la competenza a decidere è devoluta alla relativa sezione.