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Pronuncia 131/2009

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale di Biella, nel procedimento penale a carico di Pastormerlo Francesco, con ordinanza dell'8 luglio 2008, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2008. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 1° aprile 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo e secondo comma, 32, primo comma, 35, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2009. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2009. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

Massime

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione - Reiezione

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe valutato che l'assicuratore della responsabilità civile verso terzi non può essere chiamato nel processo penale, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen., allorché l'obbligazione risarcitoria trovi la sua fonte in un contratto liberamente stipulato tra le parti e non in un obbligo di legge. Invero, il giudice a quo censura proprio il fatto che, secondo l'ordinamento vigente, non sia possibile citare come responsabile civile l'assicuratore del datore di lavoro e chiede alla Corte una pronuncia che renda possibile una simile citazione.

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per omessa sperimentazione di un'interpretazione alternativa, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 83, primo comma , cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, cod. civ., deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale, sulla base del rilievo che il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di un'interpretazione alternativa dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., alla stregua della quale le facoltà di pagamento diretto previste da quest'ultima norma possano sopravvivere al fallimento dell'assicurato. Invero, il giudice a quo censura la norma perché non prevede, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, l'azione diretta del lavoratore danneggiato contro l'assicuratore e, quindi, chiede un'ulteriore e diversa modalità di pagamento diretto tra quelle previste dalla suddetta disposizione del codice civile.

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Inidoneità delle norme citate quali tertia comparationis stante il loro carattere eccezionale - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento all'art. 3, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la disparità di trattamento con situazioni analoghe nelle quali, invece, è prevista l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore (art. 18, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990) o del creditore contro il debitore del proprio debitore (art. 1676 cod. civ.; artt. 23, terzo comma, e 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003). Il rimettente, infatti, ha indicato, quali tertia comparationis , delle disposizioni che regolano fattispecie di carattere eccezionale e che si fondano su rationes specifiche non comparabili con il caso di specie. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte, sono inidonee a fungere da tertia comparationis norme a loro volta derogatorie di principi generali. - Sull'inidoneità di norme derogatorie di principi generali a fungere da tertia comparationis , vedi, citate, sentenza n. 295/1995; ordinanza n. 109/2006.

Parametri costituzionali

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta lesione del diritto al lavoro, nonché al ristoro del danno all'integrità personale - Esclusione - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 32, primo comma e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, stante la rilevanza prioritaria, in caso di infortunio sul lavoro, del diritto al ristoro del danno all'integrità personale rispetto allo stesso diritto al lavoro. Invero, come la Corte ha già affermato, il principio enunciato dal primo comma dell'art. 35 Cost. nulla aggiunge alle dichiarazioni risultanti dall'art. 1 della Costituzione, nonché dal secondo comma dell'art. 3 e dell'art. 4, primo comma, collocato com'e' all'inizio del titolo III, solo come funzione introduttrice delle disposizioni che entrano a far parte di questo. Esso vuole, cioè, non già determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciare il criterio ispiratore comune alle disposizioni stesse, delle quali ultime esclusivamente sono poi da ritrovare le specificazioni degli oggetti della tutela che si vuole accordare. Non è perciò pertinente riferirsi a tale parametro per sostenere l'illegittimità della norma denunziata. Ad analoghe conclusioni deve giungersi riguardo la violazione dell'art. 32, primo comma, poiché il credito che il datore di lavoro vanta nei confronti dell'assicuratore è estraneo alla tutela del diritto all'integrità fisica del lavoratore. -Sul principio enunciato dall'art. 35, primo comma, della Costituzione, vedi, citate, sentenze n. 2/1986 e n. 22/1967.

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Datore di lavoro imputato del reato di lesioni personali colpose derivanti da infortunio sul lavoro e, nelle more, dichiarato fallito - Citazione, quale responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo - Preclusione - Dedotta violazione dei principi di concentrazione delle tutele e della ragionevole durata del processo, nonché asserito disconoscimento del diritto di azione del danneggiato - Esclusione - Non fondatezza della questione.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 1917, secondo comma, c.c., sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, intervenuto il fallimento del datore di lavoro, non consente l'autorizzazione alla citazione, nel processo penale, come responsabile civile, dell'assicuratore della responsabilità civile del datore di lavoro in forza di contratto di assicurazione facoltativo, perché, non consentendo l'art. 1917, comma secondo, cod. civ. l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, si determinerebbe un allungamento dei tempi processuali; si tratta, infatti, di mera affermazione che costituisce una petizione di principio ed anzi contrastata dalla constatazione che la previsione dell'azione diretta contro l'assicuratore sarebbe soggetta all'ordinario rito civile, senza l'applicazione di alcuna speciale disposizione acceleratoria del processo. Né sussiste l'ulteriore violazione dell'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione - sul rilievo che sarebbe altresì precluso al danneggiato di provocare nel processo penale o nella procedura fallimentare un'iniziativa del fallimento volta a favorire il risarcimento diretto da parte dell'assicuratore ex art. 1917, secondo comma, cod. civ. - trattandosi di preclusione non riconducibile alla norma censurata, bensì alle diverse norme che regolano la procedura fallimentare.