Pronuncia 138/2010
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile, promossi dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 3 aprile 2009 e dalla Corte d'appello di Trento con ordinanza del 29 luglio 2009, iscritte ai nn. 177 e 248 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 41, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di costituzione di G. M. ed altro, di E. O. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'Associazione radicale Certi Diritti, e di C. M. ed altri (fuori termine); udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo; uditi gli avvocati Alessandro Giadrossi per l'Associazione radicale Certi Diritti e per M. G. ed altro, Ileana Alesso e Massimo Clara per l'Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per C. M. ed altri, Vittorio Angiolini, Vincenzo Zeno-Zencovich e Marilisa D'Amico per l'Associazione radicale Certi Diritti, per G. M. ed altro e per E. O. ed altri e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi: a) dichiara inammissibile, in riferimento agli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis del codice civile, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe; b) dichiara non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli articoli sopra indicati del codice civile sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte di appello di Trento con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA Allegato: ordinanza letta alludienza del 23 marzo 2010 ORDINANZA Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza della Corte di appello di Trento depositata il 29 luglio 2009 (n. 248 R.O. del 2009); rilevato che in tale giudizio è intervenuta lAssociazione Radicale Certi Diritti, in persona del Segretario e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 3 novembre 2009; che nel medesimo giudizio sono intervenuti, con atto depositato il 25 febbraio 2010, i signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z., tutti di sesso maschile; che né lAssociazione Radicale, né i signori di cui allintervento in data 25 febbraio 2010 sono stati parti nel giudizio a quo; che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (oltre al Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole parti del giudizio principale, mentre lintervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis: ordinanza letta alludienza del 31 marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007; ordinanza n. 414 del 2007); che lammissibilità dellintervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto laccesso delle parti a detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo; che, pertanto, sia lintervento dellAssociazione Radicale Certi Diritti sia quello spiegato con latto depositato il 25 febbraio 2010 devono essere dichiarati inammissibili, indipendentemente dal carattere tardivo di questultimo (ordinanza n. 119 del 2008). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili gli interventi dellAssociazione Radicale Certi Diritti e dei signori C. M. e G. V., P. G. B. e C. G. R., R. F. R. P. C. e R. Z. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente
Relatore: Alessandro Criscuolo
Data deposito: Thu Apr 15 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMIRANTE
Massime
Costituzione ed intervento - Interventi di soggetti che non rivestono la qualità di parte nei giudizi a quibus né sono titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa - Inammissibilità.
Norme citate
Parametri costituzionali
Matrimonio - Eterosessualità dei coniugi quale connotazione dell'istituto matrimoniale delineato dalla disciplina codicistica (artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143- bis , 156- bis ) - Possibilità che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di contrarre matrimonio quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona, nonché violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Richiesta di pronuncia additiva intesa ad introdurre una disciplina non costituzionalmente obbligata in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 8
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 14
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 7
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 9
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21