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Pronuncia 140/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di F. P. ed altro con ordinanza del 10 luglio 2009, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Giuseppe FRIGO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Giuseppe Frigo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: DE SIERVO

Massime

Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie e difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., va disattesa l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza. Dall'ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l'opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l'inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria. La rilevanza della questione non viene meno, d'altro canto, per il fatto che il giudice a quo - allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare - abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. Infatti, anche dopo la separazione l'esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi - sempre nelle forme del giudizio abbreviato - sul merito della stessa nell'ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità relative a singole censure - Reiezione, stante la loro attinenza a profili di merito.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen., vanno disattese le eccezioni di inammissibilità della difesa erariale relative a singole censure, in quanto attengono, in realtà, a profili di merito.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Contestazioni suppletive di reati connessi a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. - Possibilità per il pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione - Ritenuta violazione del diritto di difesa nonché dei principi di uguaglianza, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441- bis cod. proc. pen. Non ricorre, in primo luogo, la prospettata violazione dell'art. 3 Cost., essendo le due ipotesi poste a raffronto - giudizio abbreviato con e senza integrazione probatoria - tra loro non equiparabili ai fini considerati: soltanto nella prima, e non nella seconda, si prospetta l'esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell'imputazione a nuove acquisizioni, che il pubblico ministero non aveva potuto in precedenza considerare. D'altro canto, e proprio in tale logica, il vigente assetto normativo consente - se non addirittura impone, anche ad evitare un diverso vulnus costituzionale - di ritenere che, nel caso di integrazione probatoria, la contestazione suppletiva possa derivare solo dalle nuove risultanze di essa, e non anche da quanto era già precedentemente noto alle parti: donde l'insussistenza della stessa ipotizzata esigenza di omologazione, su quest'ultimo versante, della disciplina relativa al giudizio abbreviato rimasto privo di arricchimenti del panorama probatorio. Nessuna violazione dell'art. 112 Cost. appare poi configurabile, per l'assorbente ragione che il pubblico ministero conserva comunque la possibilità di esercitare l'azione penale per il reato connesso, non "tempestivamente" contestato, nei modi ordinari e in un processo separato. Né sussiste lesione dei principi e i connotati del «giusto processo» (art. 111 Cost.) - tantomeno quello della «lealtà processuale delle parti», che il giudice a quo assume insito negli enunciati costituzionali -, in quanto la preclusione in esame risulta anzi coerente con essi, impedendo ad una delle parti di mutare e imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato. Inconferente è, poi, il riferimento al principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di principio riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto. Infine, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), in quanto la disciplina censurata è posta a garanzia dell'imputato; in ogni caso, il diritto di difesa non potrebbe considerarsi compromesso dal mero «aggravio» derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione. Infatti, ciò non impedisce che l'imputato possa esplicare il diritto stesso, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso, fino ad ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di separate pronunce (art. 671 cod. proc. pen.). Sulle valutazioni dell'imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento, v. citate sentenze n. 333/2009 e n. 265/1994. In senso analogo, sull'art. 97 Cost., v. citate sentenze n. 64/2009 e n. 117/2007, ordinanza n. 408/2008. In senso analogo, sul diritto di difesa, v. citate sentenza n. 64/2009; con riguardo ad altra ipotesi di connessione di procedimenti, sentenza n. 198/1972.