Pronuncia 363/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e dell'articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), promosso dal Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona nel procedimento vertente tra Ferretti Giancarlo, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Sperimentazioni Agricole s.r.l., e Chessa Matteucci Yuri ed altri, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti dell'Azienda agricola Eredi di Chessa Sebastiano, con ordinanza del 18 aprile 2009, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2010. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e dell'articolo 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici), sollevate - in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - dal Presidente della Sezione specializzata agraria del Tribunale ordinario di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2010. Il Cancelliere F.to: MELATTI

Relatore: Paolo Grossi

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: DE SIERVO

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Massime

Procedimento civile - Procedimenti cautelari in materia agraria - Reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla sezione specializzata agraria del tribunale e attribuzione della detta potestà cautelare al presidente della sezione - Mancata previsione espressa - Prevista adozione di ordinanze in camera di consiglio dopo aver sentito le parti, con implicito divieto di provvedere con decreto inaudita altera parte - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di efficienza, di correttezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di vagliare la rilevanza delle questioni - Difetto di chiarezza e di univocità dell'ordinanza di rimessione - Impropria richiesta di avallo interpretativo - Carattere prematuro ed ipotetico delle questioni - Assenza di adeguate argomentazioni in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.

Norme citate