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Pronuncia 174/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), promosso dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da F.G. con ordinanza del 7 luglio 2011, iscritta al n. 1 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, 97, terzo comma, e 106, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Sergio Mattarella

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Massime

Ordinamento giudiziario - Istituzione del giudice di pace - Controversie sulle spettanze economiche del giudice di pace - Competenza - Tribunale in funzione di giudice del lavoro - Mancata previsione - Incompleta e contraddittoria ricostruzione del quadro normativo - Evocazione di parametro inconferente - Evocazione immotivata degli ulteriori parametri - Manifesta inammissibilità della questione.

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui non prevede che il giudice competente per materia a dirimere ogni controversia sulle spettanze economiche del giudice di pace ivi previste sia il tribunale in funzione di giudice del lavoro, innanzitutto - quanto alla lamentata violazione del principio di uguaglianza per il differente trattamento riservato ai magistrati ordinari - perché non possono assimilarsi le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie e perché la ricostruzione del quadro normativo operata dal giudice a quo appare incompleta e contraddittoria; inoltre, quanto al richiamato art. 111 Cost., in ragione della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore - che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza - nella disciplina di istituti processuali e infine, con riferimento agli altri parametri costituzionali (artt. 4, 25, 35, 97 e 106 della Cost.), per la loro evidente inconferenza.

Norme citate

  • legge-Art. 11