Pronuncia 225/2013

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dalla Regione autonoma Sardegna con ricorso notificato il 12 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2012 ed iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella; uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Gabriella D'Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, impugnate con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 promosse, con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 della Costituzione e al «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica», dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Luigi MAZZELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Luigi Mazzella

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

Impiego pubblico - Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro - Previsione che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa - Ricorso della Regione Sardegna - Censure riferite a parametri che non attengono al riparto di competenze e che non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni regionali - Manifesta inammissibilità della questione.

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - che determinano il valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro, prevedendo che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa -, impugnato dalla Regioni Sardegna con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 della Costituzione e al «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica», in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine ai profili della possibile ridondanza della denunciata violazione sul riparto di competenze, sia con riferimento alla questione relativa alla asserita lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97, Cost., sia con riguardo a quella relativa agli artt. 39 e 41 Cost., sia, infine, con riferimento alla asserita lesione del non meglio individuato «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica»; né le denunciate violazioni di tali norme costituzionali ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni. - Sulla evocazione da parte delle Regioni di parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, v. citate sentenze n. 20 del 2013, n. 199 del 2012, n. 98 del 2007 e n. 116 del 2006.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 5, comma 7
  • legge-Art.

Impiego pubblico - Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro - Previsione che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Componente del trattamento retributivo riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), - che determinano il valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro, prevedendo che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa -, impugnato dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a ), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, poiché la disposizione denunciata è riconducibile alla materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale nonché a quella concorrente di coordinamento della finanza pubblica. - Sulla riconducibilità della disciplina dei buoni pasto nella materia "ordinamento civile", v. citata sentenza n. 77 del 2011. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 36 del 2013, n. 290 e 215 del 2012.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 5, comma 7
  • legge-Art.

Parametri costituzionali