Pronuncia 60/2013
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del 19 dicembre 2011, n. 4/2011/INPR, concernente "L'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012", proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 18-23 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2012, ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2012. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte dei conti; udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella; uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Presidente della Corte dei conti e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012, impugnata dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Sergio MATTARELLA, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2013. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI Allegato ordinanza letta all'udienza del 26 febbraio 2013 ORDINANZA Rilevato che l'ultima notifica regolarmente avvenuta del ricorso per conflitto di attribuzione ha avuto luogo il 23 febbraio 2012 e che, pertanto, ai sensi dellart. 25, commi 3 e 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il termine per la costituzione in giudizio della parte scadeva il 3 aprile 2012; che il deposito della memoria di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato è avvenuto in data 27 marzo 2012; che la deliberazione di resistenza in giudizio del Consiglio dei ministri è intervenuta nella riunione del 3 aprile 2012 ed è stata depositata nella cancelleria di questa Corte il successivo 16 aprile, e, quindi, oltre il sopra richiamato termine di costituzione in giudizio; che i termini per la costituzione nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, previsti dagli articoli 25, terzo comma, e 41 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dallart. 25, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, devono essere considerati perentori per costante giurisprudenza di questa Corte (v. le sentenze n. 332 del 2011, n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006); che, inoltre, questa Corte ha affermato lesigenza della previa deliberazione da parte dell'organo collegiale ai fini della presentazione del ricorso o della costituzione in giudizio (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2011, n. 51 del 2007, n. 54 del 1990); che, pertanto, in assenza di una previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato è inammissibile. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri. F.to: Franco GALLO, Presidente
Relatore: Sergio Mattarella
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
Corte dei conti - Delibera della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Asserita usurpazione delle funzioni provinciali di controllo e vigilanza sulla finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie, nonché del relativo controllo successivo sulla gestione - Asserita lesione delle prerogative provinciali nella materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Asserito divieto per l'organo statale di controllo di avviare i pertinenti procedimenti sino all'espletamento delle funzioni di vigilanza spettanti all'amministrazione provinciale e alla comunicazione dei relativi esiti - Insussistenza - Riconoscimento di distinte e concorrenti funzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti e alla Provincia di Bolzano - Riconoscimento alla Corte dei conti del ruolo di organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, al servizio dello Stato-ordinamento - Dichiarazione che spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, adottare la deliberazione n. 4/2011/INPR, concernente l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012.
Parametri costituzionali
- statuto regione Trentino Alto Adige-Art. 79
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6
- decreto legislativo-Art. 4
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 28
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1
Ordinanza dibattimentale - Deliberazione di resistenza in giudizio del Consiglio dei ministri - Deposito oltre il termine di costituzione in giudizio - Perentorietà dei termini - Inammissibilità della costituzione in giudizio.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 25
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 25
- legge-Art. 41